La nuova architettura europea e le ricadute operative per gli operatori di polizia
Di Carmine Soldano
Dal 12 giugno 2026 trova piena applicazione il nuovo quadro normativo europeo introdotto dal Patto su Migrazione e Asilo, destinato a rappresentare una delle più significative riforme dell’ordinamento europeo in materia di gestione delle frontiere, protezione internazionale e rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi.
Dopo anni caratterizzati da una gestione spesso emergenziale dei fenomeni migratori, l’Unione Europea introduce un sistema maggiormente strutturato, fondato su tre direttrici fondamentali: identificazione, tracciabilità e tempestiva definizione della posizione giuridica dello straniero.
Il nuovo impianto normativo non si limita a modificare singole procedure, ma ridisegna l’intero percorso amministrativo che accompagna il cittadino straniero dal primo contatto con l’autorità pubblica sino alla conclusione della procedura di protezione internazionale o all’eventuale rimpatrio.
La Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare n. 400/B/2026/42.1 del 12 giugno 2026, ha fornito le prime indicazioni operative rivolte agli uffici della Polizia di Frontiera e alle Questure.
Il documento assume particolare rilievo perché traduce il complesso quadro regolamentare europeo in una sequenza operativa concreta, scandita da tempi, responsabilità e adempimenti puntuali.
- IL NUOVO QUADRO NORMATIVO EUROPEO
Il Patto si fonda principalmente su cinque regolamenti che operano in maniera coordinata:
- Regolamento (UE) 2024/1348 (APR): disciplina una procedura comune per la protezione internazionale;
- Regolamento (UE) 2024/1356 (Screening): introduce gli accertamenti preliminari sui cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne;
- Regolamento (UE) 2024/1349: disciplina la procedura di rimpatrio alla frontiera;
- Regolamento (UE) 2024/1351 (AMMR): sostituisce il sistema Dublino III attraverso un nuovo meccanismo di determinazione dello Stato competente;
- Regolamento (UE) 2024/1358 (Eurodac): aggiorna il sistema europeo di confronto dei dati biometrici.
La logica complessiva è quella di evitare che l’ingresso irregolare determini una situazione di incertezza prolungata. In altri termini, la nuova disciplina mira a far sì che nessuna posizione giuridica rimanga sospesa sine die: ogni persona deve essere identificata, registrata, sottoposta alle verifiche previste e indirizzata verso il percorso procedurale corretto.
- LO SCREENING: IL PRIMO FILTRO DEL NUOVO SISTEMA EUROPEO
Il principale elemento innovativo è rappresentato dalla procedura di screening, disciplinata dal Regolamento (UE) 2024/1356.
Essa costituisce il momento iniziale di presa in carico dello straniero e si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che:
- attraversano la frontiera esterna senza autorizzazione;
- presentano domanda di protezione internazionale durante i controlli di frontiera;
- vengono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso (SAR);
- vengono rintracciati sul territorio nazionale in situazione irregolare senza precedenti controlli di frontiera registrati.
La finalità dello screening è duplice:
- da un lato consentire l’identificazione certa della persona attraverso rilievi biometrici e controlli nelle banche dati;
- dall’altro consentire una prima valutazione delle esigenze di protezione, sicurezza e vulnerabilità.
- TEMPI E MODALITÀ OPERATIVE
La procedura deve essere completata entro termini particolarmente stringenti:
- sette giorni nei casi collegati alla frontiera esterna o agli sbarchi;
- tre giorni per gli stranieri rintracciati all’interno del territorio nazionale.
Gli accertamenti si svolgono in strutture dedicate e non comportano automaticamente l’ingresso nel territorio nazionale.
Trova applicazione, in tale fase, il principio della cosiddetta fictio iuris del non ingresso, secondo cui lo straniero, pur materialmente presente nella struttura, è considerato ancora nella fase di controllo alla frontiera ai fini dell’applicazione della disciplina europea.
- IL FLUSSO OPERATIVO DELLO SCREENING ALLO SBARCO
La circolare ministeriale individua una sequenza procedurale sostanzialmente standardizzata:
- arrivo dell’unità navale e primo controllo sanitario;
- identificazione preliminare e gestione degli effetti personali;
- raccolta delle informazioni mediante foglio notizie;
- avvio della procedura di screening;
- comunicazione all’autorità giudiziaria nei casi previsti;
- inserimento dei dati nei sistemi informativi;
- fotosegnalamento tramite AFIS e registrazione Eurodac;
- consultazione delle banche dati nazionali ed europee;
- verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità;
- definizione dell’indirizzo procedurale successivo.
La procedura è quindi costruita come un percorso obbligato nel quale ogni attività lascia una traccia documentale e informatica.
- IL NUOVO “FERMO PER ACCERTAMENTI”
Una delle innovazioni più rilevanti riguarda l’interpolazione del comma 2-quinquies dell’articolo 10-ter del Testo Unico Immigrazione. La norma disciplina il fermo dello straniero necessario per consentire lo svolgimento delle attività di screening.
Si tratta di un istituto con una finalità eminentemente procedurale: non rappresenta una misura sanzionatoria, bensì uno strumento volto a garantire l’effettività degli accertamenti.
L’autorità procedente deve comunicare immediatamente al Procuratore della Repubblica l’avvio delle operazioni, indicando motivazioni e tempi. Entro quarantotto ore deve essere richiesta la convalida al giudice competente, mentre l’intera attività di screening deve concludersi entro settantadue ore.
Il mancato rispetto degli obblighi di collaborazione da parte dello straniero può determinare l’attivazione di ulteriori misure previste dalla normativa.
- LA NUOVA PROCEDURA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Regolamento APR introduce una scansione tripartita:
- Manifestazione della volontà di chiedere protezione. Rappresenta il momento nel quale emerge formalmente la volontà dello straniero di ottenere protezione internazionale. La dichiarazione viene registrata nei sistemi informatici e costituisce il primo atto della procedura;
- Registrazione. La registrazione compete alle Questure e agli Uffici di Polizia di Frontiera. Il termine ordinario è fissato in cinque giorni, elevabile a quindici nei casi di particolare pressione operativa;
- Formalizzazione. La fase conclusiva porta alla presentazione formale della domanda attraverso i soggetti individuati dalla disciplina nazionale.
Il sistema supera progressivamente il modello precedente fondato sulla centralità del modello C3, introducendo una gestione maggiormente digitale e interoperabile.
- LE PROCEDURE ACCELERATE DI FRONTIERA
La procedura di frontiera rappresenta uno degli strumenti attraverso cui il legislatore europeo intende velocizzare la trattazione delle domande caratterizzate da elementi particolari. Può trovare applicazione, tra gli altri casi, quando:
- il richiedente rappresenta un rischio per la sicurezza;
- proviene da Paesi con basso tasso di riconoscimento della protezione internazionale.
Particolare attenzione è riservata ai soggetti vulnerabili. I minori stranieri non accompagnati sono esclusi dalla procedura, salvo specifiche eccezioni legate a esigenze di sicurezza.
- IL SUPERAMENTO DEL SISTEMA DUBLINO
Il Regolamento AMMR modifica profondamente il precedente sistema Dublino III.
Le principali novità per gli uffici immigrazione riguardano i termini procedimentali:
- le richieste di presa in carico “Take charge” passano a due mesi dalla registrazione (o un mese in caso di positività Eurodac/VIS), con risposta entro un mese (o due settimane);
- le richieste di ripresa in carico “Take back” vanno presentate entro due settimane dalla positività Eurodac, con risposta entro due settimane;
- i conseguenti trasferimenti hanno una finestra di sei mesi, ma i termini si estendono a tre anni in caso di irreperibilità o opposizione (rispetto ai precedenti 18 mesi).
La registrazione del richiedente (e non più il fotosegnalamento) costituisce il punto di avvio dei termini per la richiesta di presa in carico.
- IL RUOLO DEGLI OPERATORI SUL TERRITORIO
La riforma interessa direttamente gli uffici specializzati in materia di immigrazione, ma le sue ricadute coinvolgono l’intero sistema della sicurezza pubblica.
Gli operatori che svolgono attività di controllo del territorio continueranno infatti a rappresentare il primo punto di contatto con situazioni di irregolarità. In tale contesto, la Polizia Locale assume un ruolo significativo nell’attività di prossimità, nel controllo amministrativo del territorio e nella segnalazione delle situazioni che richiedono l’intervento delle autorità competenti.
- CONSIDERAZIONI FINALI
Il Patto su Migrazione e Asilo segna il passaggio da una gestione prevalentemente emergenziale ad un modello fondato sulla procedimentalizzazione del fenomeno migratorio.
La sfida principale sarà garantire equilibrio tra esigenze di sicurezza, rispetto delle procedure e tutela dei diritti fondamentali.
Per gli operatori di polizia ciò significa confrontarsi con un quadro normativo più complesso, ma anche maggiormente definito: tempi certi, sistemi digitali integrati e una catena decisionale più tracciabile.
Come spesso accade nelle grandi riforme amministrative, il vero banco di prova non sarà soltanto la norma scritta, ma la sua applicazione quotidiana!










