Il doppio binario tra illecito amministrativo e fattispecie penale.
Di Michele Mavino
L’ordinanza della Cassazione n. 36739 del 12 novembre 2025 offre l’occasione per tornare su un tema che, nella pratica quotidiana degli uffici di polizia locale e degli sportelli PRA, si presenta con una certa frequenza: quando una intestazione fittizia di veicolo resta nell’ambito dell’illecito amministrativo e quando, invece, sconfina nel falso ideologico in atto pubblico, diventando un vero e proprio reato.
Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguarda un soggetto condannato per falso ideologico che, in appello, aveva ottenuto una parziale prescrizione e una riduzione della pena. Non soddisfatto, ricorreva in Cassazione lamentando due aspetti, vale a dire la scorretta valutazione delle prove testimoniali e la pretesa violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che era stato punito due volte per gli stessi fatti, una volta in via amministrativa e una in via penale.
Sul primo punto, la Cassazione chiude velocemente la questione. La difesa sosteneva che un testimone avrebbe confermato la presenza di una sanzione amministrativa ex art. 94-bis CdS e che ciò avrebbe comportato un diverso peso nella valutazione dei fatti. Tuttavia, la Corte chiarisce un concetto molto semplice: la Cassazione non è il giudice del fatto, e non può rivalutare l’attendibilità dei testimoni o rimettere in discussione il modo in cui la Corte d’Appello ha letto le prove.
Una doglianza di questo tipo, infatti, è ammissibile solo quando viene denunciato un vizio logico o una motivazione contraddittoria, e sempre che emerga dagli atti indicati con precisione.
Molto più interessante è il secondo punto. Il ricorrente affermava che, essendo già stato sanzionato ai sensi dell’art. 94-bis CdS (intestazione fittizia), non avrebbe potuto essere processato anche penalmente per falso ideologico: secondo lui si trattava dello stesso fatto e, quindi, doveva applicarsi il ne bis in idem.
La Cassazione risponde in modo netto, riprendendo un orientamento ormai solido:
la falsa dichiarazione resa al PRA per far risultare sé stessi proprietari di un veicolo che in realtà non si possiede non è un semplice illecito amministrativo, ma integra il reato di falso ideologico.
L’art. 94-bis CdS, infatti, nasce per colpire l’uso distorto delle intestazioni, specie quando servono a eludere responsabilità o obblighi. Ma quando il soggetto fa una dichiarazione mendace a un pubblico ufficiale per ottenere una immatricolazione, siamo su un piano completamente diverso: qui si offende la fede pubblica, non la sola regolarità amministrativa. Per questo la Cassazione richiama la sentenza Ballini (2017), dove si afferma la stessa cosa: simulare una compravendita e dichiarare il falso al PRA non è una mera violazione amministrativa, bensì falso ideologico.
La Corte affronta poi il tema del possibile “doppio binario”. È vero: esiste una sanzione amministrativa (94-bis CdS) e una penale (falso ideologico). Ma questo non significa che vi sia un divieto di doppia punizione in quanto il 94-bis CdS mira a colpire le intestazioni fittizie, mentre il falso ideologico tutela la veridicità degli atti pubblici.









