La bici, sull’attraversamento pedonale, va condotto a mano

Di Michele Mavino
La Corte di Cassazione, con ordinanza 2363/2026, offre un chiarimento di particolare rilievo sistematico in materia di circolazione dei velocipedi e, più in generale, di riparto di responsabilità nei sinistri che coinvolgano ciclisti e veicoli a motore in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.
In primo luogo, la Corte ribadisce un principio processuale consolidato: il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una diversa ricostruzione del fatto storico o una rivalutazione delle prove (CTU compresa). In tal senso, il primo motivo viene dichiarato inammissibile perché, sotto l’apparente veste della violazione dell’art. 154 C.d.S. e dell’art. 377 reg. esec., tendeva in realtà a censurare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
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