La diffamazione 2.0, di Giuseppe Vecchio.
La recente sentenza della Corte di Cassazione r.g.n. 11853/2025, torna a ribadire i confini tra l’ingiuria depenalizzata dal 2016 e il reato di diffamazione, ridefinendoli alla luce del nuovo “palcoscenico” in cui oggi si consumano le relazioni sociali: i social network.
Il caso esaminato è emblematico. In una diretta su TikTok venivano pronunciate espressioni offensive, fruite da numerosi spettatori, tra cui la persona offesa. La questione è semplice: si trattava di un insulto “faccia a faccia”, quindi di un’ingiuria, oppure di una diffamazione ex art. 595 c.p.?
Secondo la Cassazione non vi sono dubbi: si configura diffamazione. La ragione è chiara: l’offesa, sebbene percepita in tempo reale dalla vittima, era indirizzata a una platea indistinta e non all’interlocutore diretto. Mancava dunque quella possibilità di replica immediata e di contraddittorio che contraddistingue l’ingiuria.
La pronuncia affronta inoltre il concetto di “presenza virtuale”: una diretta su TikTok, una chat di gruppo o una videoconferenza devono essere equiparate a una piazza o a una sala gremita. In tali contesti, l’autore dell’offesa non instaura un dialogo con la vittima, ma diffonde pubblicamente un contenuto denigratorio.
La Corte evidenzia come, nell’era digitale, l’insulto veicolato attraverso i social non possa più essere considerato una mera questione privata, vista anche la potenzialità lesiva amplificata dalla diffusione incontrollata del mezzo. Ne consegue che la vittima non è posta nelle condizioni di reagire con immediatezza, né di instaurare un vero contraddittorio.
In conclusione, la Cassazione ci ricorda che chi offende in “presenza virtuale” rischia di incorrere sistematicamente nella più grave fattispecie della diffamazione. La rete, le chat collettive e le piattaforme di live streaming diventano dunque luoghi dove il diritto non riconosce uno scontro verbale privato, ma una vera e propria “aggressione pubblica”.