Di Giuseppe Vecchio
La sentenza n.r.g. 6219/2026 della Corte di Cassazione, si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato, in tema di incompatibilità tra impiego pubblico e esercizio della professione forense, chiarendo ulteriormente i limiti entro cui può “muoversi” il dipendente pubblico che svolga attività professionali.
Il caso riguarda un dipendente pubblico licenziato perché iscritto “attivamente” all’albo forense, il tutto senza aver informato il datore di lavoro e senza aver messo a conoscenza del suo status il medesimo albo professionale.
L’incompatibilità tra impiego pubblico anche se a tempo parziale ed esercizio della professione forense come è noto, è finalizzata a salvaguardare, da un lato, i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione e, dall’altro, l’indipendenza e l’autonomia della professione forense, che costituiscono strumenti essenziali per l’effettività del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione.
La decisione valorizza un profilo particolarmente rilevante: il rischio di conflitto di interessi e di interferenze tra funzione pubblica e attività professionale non deve essere necessariamente dimostrato in concreto, ma è presunto dal legislatore in ragione della natura stessa della professione forense.
Di conseguenza, assume rilievo decisivo l’affermazione secondo cui, ai fini della configurazione della violazione disciplinare, non è necessario provare l’effettivo e abituale esercizio della professione di avvocato ma è sufficiente la mera iscrizione all’albo forense, quando questa sia documentata e non contestata, poiché essa è idonea di per sé a integrare il rischio che la normativa intende prevenire.
Dal punto di vista disciplinare, la decisione appare “coerente” con la gravità attribuita all’omessa comunicazione e alla mancata richiesta di autorizzazione al datore di lavoro pubblico, nonché con il dovere di lealtà e trasparenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego. Il comportamento del dipendente, infatti, non solo viola il regime delle incompatibilità, ma compromette anche il rapporto fiduciario con l’amministrazione, elemento che la giurisprudenza considera centrale nella valutazione della legittimità del licenziamento.
In conclusione, la sentenza conferma un indirizzo “rigoroso” in materia di incompatibilità tra pubblico impiego e professione forense, ribadendo che la tutela dell’imparzialità della pubblica amministrazione e dell’indipendenza della difesa tecnica impone una netta separazione tra i due ambiti.










