Una sentenza del Consiglio di Stato ci offre spunti interessanti.
Di Michele Mavino
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 18 dicembre 2025, n. 10027 affronta una questione particolarmente significativa per l’attività amministrativa degli enti locali: la disciplina della circolazione stradale nei centri abitati e il riparto di competenze tra enti proprietari della strada e organi comunali, oltre al tema della motivazione e dell’istruttoria nei provvedimenti di regolazione del traffico.
La vicenda trae origine da una decisione del Comune di Poggio a Caiano, che nel 2022 aveva introdotto un sistema di sensi unici su alcune arterie urbane con l’obiettivo di ridurre traffico, inquinamento atmosferico e acustico. Tale scelta era stata preceduta da uno studio sui flussi di traffico, dal quale emergeva la necessità di limitare il traffico di attraversamento.
Successivamente, con ordinanza sindacale del 30 aprile 2024, l’amministrazione aveva deciso di ripristinare il doppio senso di circolazione, motivando la decisione con il richiamo a una conferenza di servizi svolta nel settembre 2023. Tuttavia, tale provvedimento non conteneva una motivazione sostanziale sulle ragioni del cambiamento.
Alcuni residenti delle strade interessate hanno quindi impugnato l’ordinanza davanti al TAR Toscana, sostenendo principalmente l’incompetenza del Comune a disciplinare la circolazione su strade provinciali, la violazione del principio di separazione tra politica e amministrazione, essendo l’atto adottato dal Sindaco e non dal dirigente, ed il difetto di istruttoria e di motivazione, soprattutto con riferimento alla tutela della salute e dell’ambiente.
Il TAR ha accolto il ricorso e il Comune ha proposto appello al Consiglio di Stato.
Uno dei primi profili affrontati dal Consiglio di Stato riguarda la questione dell’interesse a ricorrere. Il Comune sosteneva che il sistema dei sensi unici fosse già scaduto prima dell’adozione della nuova ordinanza e che quindi l’annullamento dell’atto non avrebbe prodotto alcun effetto utile.
Il Collegio respinge questa tesi introducendo un principio di grande rilievo:
la permanenza della segnaletica stradale e il comportamento dell’amministrazione sono elementi idonei a dimostrare la volontà implicita di prorogare il precedente regime di circolazione.
La segnaletica, infatti, non è un mero elemento materiale ma costituisce atto amministrativo precettivo, che rende operativo il comando contenuto nell’ordinanza. Di conseguenza, la sua permanenza può configurare un provvedimento implicito di proroga, sufficiente a dimostrare la perdurante efficacia della disciplina precedente.
Questo passaggio è particolarmente interessante perché conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’atto amministrativo può essere desunto anche da comportamenti concludenti dell’amministrazione, quando da essi emerga in modo univoco una volontà provvedimentale.
Il Consiglio di Stato riconosce poi la legittimazione dei residenti ad impugnare l’ordinanza.
Secondo il Comune, non sarebbe stato dimostrato che il ritorno al doppio senso avrebbe determinato un aumento dell’inquinamento. Il Collegio, tuttavia, ritiene che tale dimostrazione non sia necessaria in termini scientifici rigorosi: è sufficiente richiamare il principio di normalità (id quod plerumque accidit), secondo cui l’aumento del traffico veicolare comporta normalmente un incremento di rumore e emissioni.
Pertanto, l’esposizione dei residenti ad un traffico più intenso costituisce di per sé interesse concreto e attuale alla contestazione del provvedimento.
Uno dei punti centrali della decisione riguarda la competenza amministrativa nella regolazione della circolazione.
Il Consiglio di Stato ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del Codice della strada e dell’art. 4 del relativo regolamento di attuazione, i tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti restano di competenza dell’ente proprietario.
Nel caso di specie, il Comune interessato contava circa 9.900 abitanti; di conseguenza, le strade oggetto del provvedimento rimanevano di competenza della Provincia di Prato, non del Comune.
Il semplice parere favorevole espresso dalla Provincia in sede di riunione istruttoria non è sufficiente a trasferire la competenza: sarebbe stato necessario un provvedimento adottato direttamente dall’ente proprietario della strada.
Questo principio è particolarmente rilevante nella pratica amministrativa, perché chiarisce che il potere di regolazione della circolazione segue la titolarità della strada, salvo specifiche deroghe normative.
Il Collegio affronta poi il tema della competenza dell’organo comunale che aveva adottato l’atto.
La giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel ritenere che i provvedimenti che disciplinano la circolazione stradale costituiscano atti di natura gestionale, rientranti nelle competenze dei dirigenti ai sensi dell’art. 107 del TUEL.
Il Sindaco può intervenire con ordinanza contingibile e urgente solo quando ricorrano situazioni straordinarie e imprevedibili. Nel caso in esame tali presupposti non sussistevano, anche perché l’ordinanza era stata adottata a distanza di diversi mesi dalla riunione istruttoria, circostanza incompatibile con la nozione stessa di urgenza.
Un ulteriore profilo di illegittimità riguarda la carenza istruttoria del provvedimento.
Il sistema dei sensi unici introdotto nel 2022 era stato preceduto da studi tecnici approfonditi sul traffico e sull’inquinamento, mentre la decisione di ripristinare il doppio senso non era stata supportata da alcuna analisi tecnica analoga.
La riunione del settembre 2023 richiamata dal Comune non aveva natura decisoria e si configurava piuttosto come semplice tavolo di confronto, privo di una reale istruttoria sugli interessi coinvolti.
Inoltre, il provvedimento non affrontava adeguatamente il tema del bilanciamento tra mobilità e tutela della salute, ignorando completamente il possibile incremento dell’inquinamento e il diritto dei residenti ad un ambiente salubre.
Particolarmente significativa è la parte finale della sentenza, nella quale il Consiglio di Stato richiama il principio costituzionale della tutela della salute e dell’ambiente.
Il diritto alla mobilità, pur tutelato dall’art. 16 della Costituzione, può essere limitato quando ciò sia necessario per proteggere interessi di rango primario come la salute pubblica.
Secondo il Collegio, l’amministrazione comunale ha invece adottato una decisione che attribuiva prevalenza assoluta alla fluidità del traffico, senza alcun bilanciamento con il diritto dei residenti ad un ambiente salubre.
Il provvedimento risulta quindi illegittimo perché fondato su una valutazione aprioristica e non motivata degli interessi pubblici in gioco.











