Pubblicato il decreto che disciplina la piattaforma per il rilascio dei contrassegni identificativi.
Di Giacomo Pellegrini
Pubblicato il 17 marzo in Gazzetta Ufficiale il Decreto 6 marzo 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le modalità’ di funzionamento della piattaforma istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, ai fini della richiesta e del rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Il decreto disciplina le modalità’ di funzionamento di tale piattaforma ai fini della presentazione della richiesta e del rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, nonché’ il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito della piattaforma medesima.
La norma prevede anzitutto che la richiesta e il rilascio dei contrassegni identificativi debba avvenire esclusivamente mediante tale specifica piattaforma che ha il compito anche di gestire i dati personali e le informazioni relative ai contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Nella sostanza, precisa il decreto, potranno accedere a questa piattaforma direttamente i cittadini, tramite SPID di secondo livello o CIE attraverso il Portale dell’automobilista, i legali rappresentanti o le persone munite dei relativi poteri di rappresentanza delle imprese, (anche in questo caso tramite SPID di secondo livello o CIE attraverso il Portale dell’automobilista o il Portale del trasporto), il personale degli studi di consulenza automobilistica, il personale del DTT ed il personale degli organi di polizia stradale. Una volta richiesto, il contrassegno potrà essere ritirato direttamente presso gli uffici della motorizzazione civile se richiesto dalle singole persone fisiche o dai legali rappresentanti delle persone giuridiche, oppure presso gli studi di consulenza automobilistica qualora ci si sia avvalsi della loro opera.
Ma il decreto non si limita a disciplinare le fasi del rilascio del contrassegno, ma anche le altre fasi della sua vita. Viene infatti previsto che In caso di deterioramento, il richiedente debba darne tempestiva comunicazione tramite accesso alla piattaforma e, in caso di furto e smarrimento del contrassegno identificativo nonché’ in caso di furto e smarrimento del monopattino elettrico, il richiedente, entro quarantotto ore, deve sporgere denuncia presso le autorità’ competenti, fornendo il numero di protocollo e la data di registrazione della denuncia medesima all’interno della piattaforma. Una volta effettuata tale comunicazione, viene disposta la cancellazione del contrassegno identificativo associato al relativo proprietario all’interno della piattaforma. Con le stesse modalità il richiedente può’ richiedere tramite la piattaforma la cancellazione volontaria del contrassegno identificativo.
Molto importante la circostanza, espressamente prevista dal decreto, che il contrassegno identificativo e’ strettamente personale e non duplicabile. La norma disciplina anche le modalità di cessione del monopattino elettrico, prevedendo che in tale ipotesi il cedente deve rimuovere dal monopattino elettrico il contrassegno identificativo associato al proprietario dello stesso e ne deve richiedere la cancellazione tramite la piattaforma, a cui consegue la cancellazione del contrassegno identificativo associato al relativo proprietario, gravando a questo punto sul cessionario l’obbligo di richiedere il rilascio di un nuovo contrassegno identificativo. Il Decreto si chiude con due importanti precisazioni: una relativa al ritiro materiale dei contrassegni, che in sede di prima applicazione non saranno assegnati agli studi di consulenza automobilistica , ma potranno essere ritirati esclusivamente presso gli UMC, anche dagli stessi studi, oltreché dai singoli richiedenti, e l’altra inerente alla decorrenza dell’obbligo da parte del proprietario del monopattino elettrico di dotarsi di questo contrassegno identificativo ai fini della circolazione stradale, che trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto in questione. Per tale motivo, l’obbligo scatterà a partire dal 17 maggio 2026.










