Il punto sull’ uso di sostanze stupefacenti a scopo terapeutico
L’interpello in commissione trasporti e la risposta del Ministro Salvini.
di Stefano MANINA
Come è noto la nuova versione dell’articolo 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, che ha sostituito la precedente condotta illecita di mettersi alla guida in stato di alterazione psico-fisica con quella di guidare semplicemente dopo aver assunto di sostanze stupefacenti o psicotrope ha creato,, fin dalla sua entrata in vigore, numerose polemiche dubbi di costituzionalità, allarmi più o meno fondati, criticità operative e levata di scudi da più parti.
In attesa che la norma faccia il suo corso di legittimità nelle aule de tribunali e che arrivino i primi pronunciamenti giurisprudenziali, uno dei problemi di immediata evidenza e ricaduta sui cittadini è quello dell’assunzione da parte del potenziale conducente di psicofarmaci necessari per contrastare patologie anche importanti o croniche da un lato, ma anche delle stesse sostanze stupefacenti assunte a scopo terapeutico.
Su tutte la cannabis, infatti, come è noto i controlli per rilevare il principio attivo del THC vengono effettuati con test salivari, che possono risultare positivi anche fino a tre giorni dopo l’assunzione mentre i test delle urine e del capello possono rilevare tracce di THC rispettivamente fino a un mese e tre mesi dopo l’uso;
Conseguentemente la modifica normativa suscita preoccupazione tra i pazienti che assumono, con prescrizione medica, cannabis terapeutica, in quanto temono di perdere la patente di guida nonostante siano in stato di lucidità, o a seguito di un comportamento legato ad esigenze di salute con conseguenti licitazioni alla libertà di movimento per motivi di lavoro, studio e cura;
Sul punto diverse associazioni avavano presentato il 23 dicembre 2024 un atto di invito e diffida per convocare il tavolo tecnico, già istituito nel 2021 presso il Ministero della salute, volto a regolamentare la disciplina dei controlli stradali a tutela dei pazienti in terapia con cannabis terapeutica-
In materia in data 14 gennaio 2025, all’interno della commissione trasporti della Camera, è stata posta un’interrogazione a risposta immediata indirizzata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da alcuni parlamentari volta a capire l’avanzamento della questione e in particolare se:
non ritenga necessario e urgente adottare le opportune iniziative normative per l’abilitazione alla guida, uniformando il trattamento dei pazienti in cura con cannabis medica o che assumono farmaci a base di oppiacei per la terapia del dolore, rispetto a coloro che utilizzano farmaci psicoattivi per i quali non sono previsti test da parte delle forze dell’ordine e non si giudica l’idoneità alla guida, sentendo preliminarmente il tavolo tecnico istituito nel 2021 presso il Ministero della salute.
Sul punto la risposta del Ministro ha precisato che:
il problema dell’abilitazione alla guida dei pazienti sottoposti a terapie farmacologiche a base di sostanze psicotrope o destinate comunque ad incidere sulla capacità di conduzione di un veicolo è disciplinato da due prospettive diverse dal Codice della strada:
il consumo abituale dei predetti farmaci rileva infatti ai fini della verifica dei requisiti generali di idoneità alla guida di cui all’articolo 115 del Codice,
mentre l’articolo 187 disciplina il problema istantaneo della guida sotto effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti.
La legge n. 177 del 2024, nella parte in cui modifica l’articolo 187 del Codice della strada, non ha alcuna portata innovativa rispetto ai requisiti generali di idoneità alla guida che continua a essere disciplinata dal non modificato articolo 115 il quale stabilisce che chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni di idoneità per requisiti fisici e psichici richieste dal Codice è soggetto alle sanzioni amministrative e alla sanzione accessoria del fermo amministrativo disciplinate, rispettivamente, dai commi 3 e 6 del medesimo articolo 115.
I requisiti fisici e psichici richiesti per l’idoneità alla guida sono disciplinati nell’Allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, il quale precisa che la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che
faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti (punto F1),
che abusi o faccia uso abituale di qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la quantità assunta sia tale da avere influenza sull’abilità alla guida (punto F2).
Solo in questa ultima ipotesi, la relativa valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida di veicoli a motore è demandata – caso per caso – alla Commissione medica locale.
Inoltre la risposta ricorda che l’articolo 55 della legge n. 120 del 2010 ha dettato puntuali disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli.
Il richiamo a tale disciplina consente di evidenziare che già prima delle novelle al Codice della strada i pazienti sottoposti in forma non occasionale a terapia farmacologica destinata ad incidere sui requisiti di idoneità alla guida dovevano sottoporsi alle valutazioni della Commissione medica locale.
Da tale fattispecie si distinguono le ipotesi sanzionate dall’articolo 187 del Codice della strada, che si prefiggono di sanzionare quei comportamenti particolarmente pericolosi legati all’uso occasionale di sostanze stupefacenti o psicotrope. Rispetto a tali ipotesi, la novella al citato articolo 187 si concretizza esclusivamente nell’eliminazione dell’obbligo di dimostrazione del nesso eziologico tra l’assunzione della sostanza e l’effetto di alterazione psico-fisica richiesto dalla previgente formulazione.
Rispetto ai prossimi interventi e passaggi necessari per risolvere la questione il Ministro ha però confermato che è in corso una interlocuzione con il Ministero della salute e il Ministero dell’interno sulla definizione del protocollo sulle procedure di accertamento tossicologico-forense ai sensi degli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.
In tale sede, sarà chiarita la distinzione tra l’ipotesi di consumo abituale e occasionale di farmaci a base di sostanze psicotrope, riconducibili alle fattispecie sanzionatorie di cui all’articolo 115 e 187 del Codice, al fine di offrire ai pazienti indicazioni sugli accertamenti medici che, caso per caso, sono richiesti per verificare il rispetto delle disposizioni del Codice sui requisiti di guida.