Decreto sicurezza – le misure a tutela delle forze dell’ordine.

di Stefano MANINA

Tra le misure e le novità introdotte nel nostro ordinamento nazionale dal c.d. Decreto Sicurezza (Decreto Legge 11 aprile 2025 nr. 48 così come convertito dalla Legge 9 giugno 2025 nr. 80) vi sono sicuramente le norme relative alla tutela delle forze dell’ordine cui il provvedimento formalmente dedica l’intero Capo III rubricato appunto Misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’ degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 e composto dagli articoli dal 19 al 32.

Le norme in esame trovano tuttavia un’applicazione differenziata in quanto il legislatore ha giocato e volutamente usato termini differenti a seconda dei casi parlando, di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, pubblici ufficiali, forze di polizia, organi di polizia stradale, forze dell’ordine e forze armate (SIC!).

Andando con ordine analizziamo quindi i provvedimenti che di fatto interessano e coinvolgono la polizia locale.

Per prima cosa vengono modificati gli articoli 336 e 337 c.p. relativi ai reati di violenza e minaccia nonché resistenza a pubblico ufficiale

In particolare le pene basi previste per la commissione dei suddetti reati commessi nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio sono aumentate fino alla metà nel caso in cui vengano perpetrati nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

In pratica il legislatore ha inteso garantire un più efficace dispiegamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, enucleando all’interno della categoria generale dei pubblici ufficiali, un sottoinsieme più ristretto composto dagli ufficiali e agenti di p.g. e p.s. rispetto ai quali la condotta lesiva acquisisce un maggiore disvalore accompagnato da un inasprimento delle pene.

Inoltre con la modifica dell’articolo 339 c.p. tra le circostanze aggravanti dei suddetti reati viene introdotta quella relativa al caso in cui la violenza o la minaccia siano commesse al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

Inoltre viene riscritto in parte l’ art. 583 quater c.p. (Lesioni personali a un ufficiale o agente di  polizia  giudiziaria  o  di  pubblica  sicurezza nell’atto  o  a  causa  dell’adempimento  delle   funzioni nonche’ a personale esercente una professione  sanitaria socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita’ ausiliarie   a essa  funzionali).

In particolare viene completamente riscritto il primo comma il quale nella nuova versione prevede che nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni.

In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.

Di fatto la circostanza aggravante prima prevista solo quando i pubblici ufficiali erano impiegati in servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive viene estesa a qualsiasi servizio o attività nei quali è impiegato l’agente o l’ufficiale di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza.

Rimane comunque necessario che l’agente o l’ufficiale di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza subisca le lesioni nell’atto o a causa dell’adempimento delle sue finzioni.

Non solo l’aggravante trova ora applicazione per le lesioni di qualsiasi entità e non solo per quelle gravi o gravissime che comunque prevedono un ulteriore aggravio della pena rispetto a quelle lievi o lievissime.

Va evidenziato che il Decreto Legge in questione modificando anche l’art. 10 del D.L 14/2017 ha previsto la possibilità di arresto in flagranza differita quando il reato di cui all’art 583 quater è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Riguardano direttamente l’attività della polizia locale in qualità di organo di polizia stradale le modifiche apportate all’articolo 192 del Codice della Strada in merito all’inosservanza degli ordini e prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale apportati dall’articolo 25 del Decreto Legge 48/2025 e già ampiamente presentate e commentate in appositi precedenti approfondimenti.

L’articolo 21 poi prevede la possibilità di dotare il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili nonchè in ambito ferroviario e a bordo dei treni di bodycam, per registrare l’attività operativa.

Mentre tale disposizione non tocca direttamente i corpi di polizia locale qualche ricaduta operativa lo ha la previsione del comma 2 secondo il quale nei luoghi e negli ambienti in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza.

Va però sottolineato che l’articolo prevede l’autorizzazione delle necessarie spese ripartite tra le forze di polizia nazionali e non previste per i Comuni.

Ma laddove il destino delle forze di polizia si divide in modo netto inequivocabile e discriminatorio nei confronti degli operatori di polizia locale è nelle disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle forze si polizia e dei vigili del fuoco -articolo 22- e delle forze armate -articolo 23 – i quali a decorrere dall’anno  2025, qualora dovessero essere indagati o imputati per fatti inerenti al servizio e intendessero avvalersi di un avvocato di fiducia, potranno ricevere, una somma complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva  rivalsa se al termine del  procedimento  venisse accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Tale facoltà è estesa anche al coniuge, al convivente di fatto e ai figli superstiti del dipendente deceduto, nonché al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa.

Inutile dire che la polizia locale rimane esclusa dalla possibilità di fruire di tale istituto dovendosi accontentare come gli altri impiegati comunali delle norme sul patrocinio gratuito contenute dal CNNL, senza anticipo delle spese sostenute e limitata nella sua fruizione dai molti vincoli procedurali e regolamentari istituiti dalle singole amministrazioni locali.

Appare superflui commentare l’ennesimo sgarbo fatto alla categoria se non prendendo in prestito una della più famose canzoni di Vasco Rossi: “ ….. e va bene così ……. senza parole !”.

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