Opposizione a cartelle per violazioni CdS

La Cassazione fa chiarezza sulla competenza per ricorsi per vizi formali.

L’ordinanza della Terza Sezione civile affronta una questione di competenza in materia di opposizione a cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della strada.

Il caso prende avvio dall’esecuzione forzata intrapresa da un privato nei confronti della Prefettura, con pignoramento presso terzi di somme dovute dalla Banca d’Italia. La Prefettura aveva dapprima proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., poi un’ulteriore opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l’ordinanza di assegnazione. Nel merito, il Tribunale di Salerno si era dichiarato incompetente, ritenendo che il valore della causa (pari all’importo assegnato, euro 166,22) fosse di competenza del giudice di pace.

La Cassazione ribalta tale impostazione, accogliendo il regolamento di competenza e riaffermando un principio ormai consolidato: le opposizioni che deducono vizi formali della cartella di pagamento rientrano nello schema dell’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), e dunque la competenza non dipende dal valore, ma dalla materia. In tal caso è competente il tribunale, quale giudice dell’esecuzione, indipendentemente dall’importo in contestazione. Inoltre, per il criterio territoriale, la competenza va individuata nel luogo in cui la cartella è stata notificata, come previsto dagli artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.

La decisione si pone nel solco di precedenti significativi (Cass. n. 3582/2022; Cass. n. 19051/2016) che hanno chiarito l’autonomia delle opposizioni agli atti esecutivi rispetto al valore economico della controversia. La Corte sottolinea che ridurre la questione a un mero profilo quantitativo (166 euro) avrebbe comportato una erronea devoluzione al giudice di pace, con effetti dirompenti sulla corretta ripartizione delle competenze e sul buon andamento dell’attività esecutiva.

Sul piano pratico, l’ordinanza rafforza l’orientamento secondo cui gli enti locali e le Prefetture, quando coinvolti in opposizioni contro cartelle per violazioni al Codice della strada, devono considerare il Tribunale quale foro naturale in caso di eccezioni formali sollevate dal debitore.

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