Da settembre sarà disponibile un’apposita piattaforma per la comunicazione
Di Michele Mavino
Il Ministero dei Trasporti, attraverso un comunicato, ha reso noto che entro settembre sarà operativa, sul sito istituzionale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un’applicazione a servizio degli enti locali, che avranno due mesi di tempo per inserire tutti i dati degli autovelox. Dovranno indicare per ciascun dispositivo la conformità, la marca e il modello.
A tal fine, il Decreto Direttoriale pubblicato il 18 agosto 2025 rappresenta un tassello rilevante nel processo di razionalizzazione e trasparenza dell’impiego delle apparecchiature destinate al rilevamento della velocità, in attuazione delle recenti modifiche introdotte dal decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (convertito con legge 18 luglio 2025, n. 105).
L’articolo 5, comma 3-bis, di tale decreto ha imposto agli enti e alle amministrazioni da cui dipendono gli organi di polizia stradale l’obbligo di comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati relativi ai dispositivi di rilevamento della velocità, con successiva pubblicazione in un’apposita sezione del portale ministeriale. Il provvedimento direttoriale ora in commento traduce operativamente questa previsione, fissando modalità tecniche e procedure per la trasmissione e gestione dei dati.
Il decreto disciplina l’istituzione di una piattaforma telematica presso la Direzione generale per la motorizzazione, attraverso la quale gli enti competenti trasmettono i dati delle apparecchiature (tipologia, marca, modello, numero di matricola, estremi del decreto di approvazione). La comunicazione costituisce condizione necessaria per la legittima utilizzazione dei dispositivi, con implicazioni significative sia per gli enti accertatori sia per la validità giuridica degli accertamenti stessi.Il testo chiarisce la portata soggettiva (amministrazioni ed enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale ex art. 12 C.d.S.) e oggettiva (qualsiasi dispositivo omologato per la misurazione della velocità). Ciò contribuisce a prevenire dubbi interpretativi circa i soggetti obbligati e le apparecchiature rientranti nell’obbligo.
La trasmissione dei dati avviene mediante accesso alla piattaforma tramite il Portale dell’Automobilista o il Portale del Trasporto, utilizzando credenziali rilasciate dal CED della Motorizzazione. L’obbligo non è statico: ogni variazione dei dati deve essere prontamente aggiornata, con la sostituzione integrale delle informazioni già inserite. Questo aspetto evidenzia l’intento del legislatore di garantire un registro dinamico e costantemente aggiornato, evitando discrepanze tra realtà operativa e dati pubblicati.
Uno degli elementi centrali è la pubblicazione sul portale del MIT dell’elenco dei dispositivi legittimamente utilizzati sul territorio nazionale. Tale previsione incide direttamente sulla certezza giuridica degli accertamenti, in quanto solo i dispositivi inseriti nel registro telematico possono considerarsi utilizzabili a fini probatori. Ne consegue che eventuali apparecchi non comunicati rischiano di vedere compromessa la validità degli accertamenti effettuati.
Il decreto entra formalmente in vigore con la pubblicazione sul portale istituzionale, ma l’efficacia operativa è subordinata ad un successivo provvedimento del Direttore Generale che indicherà la data di avvio della piattaforma, che come detto dovrebbe essere entro settembre. Le disposizioni sull’obbligo di comunicazione (art. 1, comma 2) avranno effetto dopo 60 giorni da tale data, garantendo un periodo minimo di adeguamento per gli enti interessati.