Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che norma le procedure di rallentamento del traffico su carergguata.
Di Michele Mavino
Il decreto del 21 luglio 2025, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d’intesa con il Capo della Polizia, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 2025, introduce una disciplina organica e dettagliata della cosiddetta procedura di safety car, ossia quel dispositivo dinamico di rallentamento graduale del traffico fino all’eventuale arresto, finalizzato a gestire in sicurezza situazioni di pericolo o a consentire interventi programmati e non programmati sulla carreggiata.
L’intervento normativo trova fondamento negli articoli 12, 43 e 177 del Codice della strada, che già prevedono le competenze della polizia stradale e i doveri degli utenti in caso di regolazione dinamica del traffico. Con questo decreto si colma una lacuna applicativa, fornendo regole operative e definendo caratteristiche tecniche dei veicoli e delle attrezzature da impiegare.
Un primo elemento di rilievo è l’individuazione delle situazioni di attivazione: il decreto distingue infatti tra operazioni programmabili (ad esempio installazione o rimozione di segnaletica di cantiere) e operazioni non programmabili o emergenziali (incidenti, ostacoli improvvisi, condizioni di pericolo). Ciò consente di adattare la procedura alle diverse esigenze operative, stabilendo livelli diversi di presidio e di presegnalamento a seconda della prevedibilità dell’evento.
Le definizioni introdotte (art. 2) sono altrettanto significative, poiché chiariscono concetti come “punto di attivazione”, “punto di ingaggio” e “punto di immissione”, che diventano riferimenti essenziali per garantire uniformità applicativa da parte degli organi operanti. In questo senso, il decreto conferisce alla safety car lo statuto di vero e proprio strumento di segnalamento dinamico, assimilabile alle altre forme di regolazione del traffico previste dal Codice.
Particolare attenzione è dedicata alle dotazioni dei veicoli: oltre ai lampeggianti gialli/arancioni (o blu per i veicoli della polizia stradale), è previsto un pannello segnaletico fisso o a messaggio variabile con la scritta “safety car”, la cui visibilità è posta come requisito imprescindibile. La norma prevede inoltre apparati di comunicazione costante con i centri operativi, rafforzando la dimensione coordinata dell’intervento.
Sul piano organizzativo, viene distinto il ruolo del capopattuglia (per gli organi di polizia di cui all’art. 12, comma 1 CdS) e del caposquadra (per gli altri soggetti abilitati), con la precisazione che la direzione del dispositivo resta comunque in capo alla polizia stradale quando presente. Ciò assicura una chiara catena di comando, riducendo i rischi di frammentazione delle competenze in contesti complessi.
Il decreto disciplina anche le abilitazioni e le dotazioni individuali degli addetti non appartenenti alle forze di polizia, imponendo il possesso dell’abilitazione ex art. 12, comma 3-bis CdS e prevedendo dispositivi di protezione individuale, bandierine e torce per il segnalamento, nonché apparati radio portatili. Tali prescrizioni mirano a garantire standard elevati di sicurezza sul lavoro, in linea con la normativa vigente in materia di attività in presenza di traffico.
Gli allegati tecnici completano il quadro regolatorio: da un lato definiscono le istruzioni operative (numero minimo di veicoli in funzione delle corsie, modalità di comunicazione, presegnalamento tramite pannelli a messaggio variabile, procedure in caso di cantieri), dall’altro forniscono schemi di segnaletica specifica. Questo approccio incrementa la prevedibilità per gli utenti della strada, rendendo la manovra della safety car riconoscibile e uniforme.