Podcast – Nuovo decreto per la “terra dei fuochi”

Gli aspetti operativi analizzati da Michele Giuliano Perrone.

Lo scorso 30 luglio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge recante “disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica delle aree geografiche nella Regione Campania denominate terre dei fuochi”.

Il provvedimento approvato dai Ministri si ripercuote a stretto giro sugli illeciti relativi alla normativa sui rifiuti al fine di contrastare i reati ambientali e tutelare la salute pubblica.

In buona sostanza, il testo normativo varato, oltre a modificare le sanzioni previste dal TUA (Testo Unico Ambientale), interviene sul Codice penale e di procedura penale, sul Codice antimafia, sul Codice della strada e sulla legge 231 in materia di reati ambientali.

Le novità del Decreto – Legge 8 agosto 2025 n. 116

Tra le novità del già menzionato decreto, troviamo delle significative misure introdotte per contrastare il fenomeno dell’abbandono e della combustione illecita dei rifiuti – soprattutto per l’area geografica innanzi citata e denominata “Terra dei Fuochi”-.

Tra le principali novità troviamo:

  • Pene più severe per i reati ambientali, con un notevole inasprimento delle sanzioni per l’abbandono e/o la gestione non autorizzata dei rifiuti.

Con l’introduzione del nuovo comma 19- ter all’art. 212 del TUA, infatti, si  prevede la sospensione dell’albo da 15 giorni a 2 mesi per coloro che trasportano rifiuti senza nessuna iscrizione agli albi professionali dei gestori ambientali ed, in caso di recidiva, la cancellazione con  divieto di reiscrizione imposto per n. due anni.

Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 8 bis ed ai sensi dell’art. 99 del Codice penale, vi è, altresì, la sanzione della cancellazione,  per chi esercita in maniera fisica o giuridica il trasporto di cose in conto terzi.

  • Interventi sull’art. 131 bis c.p..

Alcuni reati ambientali gravi, non potranno più beneficiare della “particolare tenuità del fatto”.

In particolare, non si potrà più escludere la punibilità in caso di: abbandono di rifiuti pericolosi (ai sensi dell’art. 255 ter c.p.), gestione aggravata illecita di rifiuti ( art. 256 c.p. commi 1 bis 3 e 3 bis), combustione illecita (art. 256 bis c.p.), spedizione illegale di rifiuti (art. 259 c.p.).

Inoltre, vi è un inasprimento dell’art. 452 c.p. – disastro ambientale – che consiste nell’aumento della pena fino alla metà di quella prevista.

  • Ammenda compresa tra euro 1500 e 18000 per l’abbandono o deposito dei rifiuti su terreni o acque superficiali e sotterranee ai sensi dell’art. 255 c.p..

È disposta, inoltre, la sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi per coloro che depositano i rifiuti mediante l’utilizzo dei veicoli a motore, secondo le disposizioni contenute nel CDS.

Inoltre, fuori dai casi previsti dall’art. 15 dello stesso cds, il trasgressore che getta dal veicolo, in sosta o in movimento, rifiuti da fumo o di ridotte dimensioni, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 320 euro.

Il suddetto accertamento può avvenire anche senza contestazione immediata da parte dell’agente accertatore e quindi, tramite immagini di videosorveglianza installata nei centri abitati. Competente ad irrogare in quest’ultimo caso, le sanzioni amministrative, sarà il Sindaco competente per territorio.

DISCARICHE ABUSIVE

Con il Decreto il comma 3 dell’ex art. 256 c.p. viene rivisitato. Coloro i quali gestiscono o realizzano una discarica abusiva, sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni, che aumenta a 5 anni e 6 mesi per rifiuti pericolosi.

Per le discariche “pericolose”, infine,  vi è un inasprimento di pena detentiva con la reclusione che va da 2 a 7 anni e la conseguente confisca dell’area interessata in cui sorge la discarica, con obbligo di bonifica.

Anche l’art. 256 bis c.p. subisce un importante modifica, difatti, chi è colto nell’atto di dare combustione ai rifiuti è punito con la reclusione da 3 a 6 anni per i rifiuti non pericolosi che salgono a 7 anni per quelli pericolosi.

ARRESTO OBBLIGATORIO O DIFFERITO PER FLAGRANZA DI REATI AMBIENTALI PIU’ GRAVI.

Anche il Codice di Procedura Penale per la materia dei reati ambientali subisce un aggiornamento, difatti, l’art. 382 bis c.p.p. (pensato per una criminalità organizzata efferata)  viene esteso ai reati ambientali più gravi.

Con l’aggiornamento in essere, le forze di Polizia potranno eseguire immediatamente l’arresto senza discrezionalità, nei casi più gravi di reati ambientali. Vi è anche l’arresto differito per i soggetti che si rendano partecipi di gravi disastri ambientali.

APPLICAZIONE DELLE MISURE INTERDITTIVE ANTIMAFIA.

Le modifiche adottate nel Decreto, consentono, mediante l’applicazione delle disposizioni contenute nel codice antimafia (d.lgs. 159/2011),  di assicurare un’amministrazione giudiziaria o l’applicazione di misure interdittive economiche a carico di chi commette determinati reati ambientali.

 Nel concreto, un’azienda che viene condannata per combustione di rifiuti pericolosi o per gestione di discarica abusiva pericolosa, può essere messa sotto la gestione di un amministratore giudiziario.

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

Come già accennato in queste righe, vi è la riformulazione dell’art. 15 cds, di cui al primo comma (deposito o getto di rifiuti non pericolosi dai veicoli in sosta o in movimento). Coloro i quali trasgrediscono, pertanto, sono soggetti ad una sanzione di tipo amministrativo pecuniario che ammonta da 216 a 866 euro.

Viene modificato anche l’art. 201 cds, che viene integrato con una norma che autorizza l’uso delle immagini/riprese dagli impianti di videosorveglianza – installati lungo le arterie stradali-  per l’accertamento delle violazioni stradali. Tali immagini potranno produrre prove legate allo smaltimento illecito di rifiuti.

INTRODUZIONE DELL’USO DELLA CARTA NAZIONALE DEL SUOLO 

Per ultimo ma non per importanza,  il succitato decreto, offre la possibilità di avvalersi dello strumento dell’AGEA, – ossia della carta nazionale dell’uso del suolo – al fine di  monitorare variazioni morfologiche- fisiche dei  terreni.

L’uso della stessa, permesso anche grazie a ricognizioni satellitari ed all’utilizzo di dati aeri, farà piena prova in Tribunale per i reati ambientali.

Condividi questo articolo!