Di Giuseppe Vecchio
Nel sistema degli enti locali, il tema del servizio mensa e dei buoni pasto sostitutivi continua a rappresentare un terreno interpretativo “interessante”, in particolare quando si tenta di individuare se esista o meno un vero e proprio obbligo in capo all’ente di fornire tale prestazione. La sentenza n.r.g. 5477/2026 della Corte di Cassazione, ci offre l’occasione per “rileggere” la norma contrattuale oggi contenuta nell’art. 27 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024.
Il caso riguarda un dipendente comunale che richiede all’ente l’equivalente dei buoni pasto maturati negli ultimi 5 anni, sulla scorta della tesi secondo cui il diritto del dipendente al “trattamento assistenziale” sarebbe sempre e comunque garantito, mentre la discrezionalità dell’ente riguarderebbe soltanto le modalità di adempimento, se “mensa interna” oppure “buono pasto sostitutivo”.
L’analisi svolta dalla Corte si basa sul verbo servile “possono” utilizzato nella norma contrattuale cui consegue la facoltatività attivare o meno il beneficio. L’ente locale, dunque, non è obbligato a garantire in ogni caso una prestazione sostitutiva: il presupposto logico-giuridico resta la scelta discrezionale di attivare il servizio, scelta che deve confrontarsi con l’assetto organizzativo dell’ente e con la disponibilità delle risorse di bilancio.
Questa impostazione risulta coerente anche con l’evoluzione storica degli ultimi contratti collettivi che non impongono l’istituzione del servizio, ma la configurano come possibilità, subordinata a valutazioni organizzative, al confronto con le organizzazioni sindacali e, soprattutto, alla compatibilità finanziaria.
L’effetto tangibile è che il diritto del dipendente non nasce in via automatica, bensì solo laddove l’ente abbia esercitato la propria facoltà istitutiva. È a quel punto, e solo allora, che entrano in gioco le regole di accesso al beneficio, le condizioni di utilizzo e i limiti previsti dal contratto collettivo.
La pronuncia sembra quindi evitare l’imposizione di modelli uniformi a tutte le amministrazioni locali, ma lascia spazio a soluzioni differenziate, coerenti con le risorse e con le esigenze organizzative dei singoli enti territoriali. In questo senso, il servizio mensa e il buono pasto diventano strumenti di welfare organizzativo possibile, ma non necessario.










