Revisione della patente e annullamento della sospensione

La patente e un documento di guida

Il “dubbio” giustifica il mantenimento della misura cautelare.

Di Giuseppe Vecchio

La sentenza n. 14817/2026 del Tar Lazio, affronta il tema del rapporto tra sospensione della patente ai sensi dell’art. 223 C.d.S. in relazione ad un caso di violazione dell’art. 186 e revisione del titolo di guida ai sensi dell’art. 128 C.d.S., chiarendone in modo netto l’autonomia funzionale.

Come è noto l’art. 128, comma 1, C.d.S. attribuisce al Prefetto, nei casi previsti dagli artt. 186 e 187, il potere di disporre la revisione della patente quando sorgano “dubbi” sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici ovvero dell’idoneità tecnica del conducente. La misura può concretizzarsi nella sottoposizione a visita medica presso la Commissione medica locale ai sensi dell’art. 119, comma 4, C.d.S., oppure nell’esame di idoneità tecnica finalizzato a verificare i presupposti legittimanti il “mantenimento” del titolo abilitativo.

Nel caso esaminato nella pronuncia, il destinatario di un’ordinanza prefettizia di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza aveva ottenuto dal Giudice di Pace l’annullamento della sospensione. Successivamente impugnava l’atto con cui il Prefetto aveva tuttavia confermato l’obbligo di sottoporsi a visita medica, sostenendo che l’annullamento della sospensione comportasse parallelamente l’illegittimità della revisione.

Il TAR respinge tale impostazione, valorizzando la distinta natura e funzione dei due istituti. Mentre la sospensione ha carattere sanzionatorio e presuppone l’accertamento dell’illecito, la revisione è invece misura cautelare e preventiva, funzionale alla “tutela anticipata” della sicurezza della circolazione.

Il fondamento della revisione risiede nel “fatto storico” e nella sua idoneità a generare un dubbio qualificato sulla permanenza dei requisiti psico-fisici del conducente. L’annullamento della sospensione incide sul piano repressivo, ma non neutralizza la rilevanza amministrativa della condotta, ove essa sia oggettivamente sintomatica di possibile “inidoneità”.

La pronuncia ribadisce, quindi che il presupposto che da avvio all’iter di revisione non è la “certezza” della responsabilità, bensì il sorgere di un ragionevole “dubbio” sulla persistenza dei requisiti richiesti per la guida, che in presenza di un accertamento di guida con tasso alcolemico superiore ai limiti di legge come nel caso di specie, è ritenuto sufficiente a giustificare la verifica dei requisiti.

Ne emerge un assetto normativo “coerente” dove la funzione preventiva dell’istituto della revisione della patente è preminente in quanto funzionale alla tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza stradale.

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