A che punto è l’iter e quali sono le principali novità.
Di Michele Mavino
Dopo oltre trent’anni dall’entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il Parlamento è ormai giunto ad una fase decisiva dell’esame della riforma della disciplina venatoria. Si tratta di un intervento normativo particolarmente rilevante, destinato a modificare in maniera significativa l’equilibrio costruito dalla legge quadro sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, una normativa che per oltre tre decenni ha rappresentato il punto di riferimento per la gestione faunistica italiana.
L’attuale riforma è contenuta nel Disegno di Legge n. 1552, all’esame del Parlamento nell’ambito della XIX Legislatura. Dopo una lunga fase istruttoria presso le Commissioni Agricoltura e Ambiente del Senato, caratterizzata da numerosi emendamenti e da un acceso confronto tra associazioni venatorie, organizzazioni agricole, ambientalisti e mondo scientifico, il provvedimento ha registrato una significativa accelerazione nel mese di giugno 2026. Il 23 giugno 2026 il Senato ha approvato il testo della riforma, consentendone il passaggio alla Camera dei deputati per la prosecuzione dell’iter legislativo. Pertanto, la riforma non è ancora legge dello Stato, ma ha superato uno dei passaggi parlamentari più importanti e si trova ora nella fase finale del procedimento legislativo.
Uno degli aspetti più significativi del provvedimento riguarda il mutamento dell’impostazione culturale della normativa. La legge del 1992 era stata costruita principalmente attorno al principio della tutela della fauna selvatica, qualificata come patrimonio indisponibile dello Stato. La nuova impostazione, pur mantenendo formalmente tale principio, attribuisce maggiore rilievo alla gestione attiva delle popolazioni faunistiche e al ruolo dei cacciatori quali soggetti coinvolti nella conservazione degli ecosistemi e nel controllo degli squilibri faunistici. In diversi documenti parlamentari e nelle dichiarazioni dei sostenitori della riforma emerge infatti il concetto del cacciatore come “bioregolatore” del territorio.
Uno dei temi che ha maggiormente influenzato la riforma è quello della crescita incontrollata delle popolazioni di cinghiali e di altri ungulati. Il legislatore intende rafforzare gli strumenti di controllo faunistico, semplificando alcune procedure e ampliando la platea dei soggetti che possono partecipare alle attività di contenimento. Tra le novità discusse figura anche un maggiore coinvolgimento degli imprenditori agricoli nelle operazioni di abbattimento dei cinghiali che provocano danni alle coltivazioni. Per il mondo agricolo questa rappresenta una delle parti più attese della riforma, considerato il crescente impatto economico provocato dalla fauna selvatica sulle produzioni agricole e sulla sicurezza stradale.
La riforma interviene anche sulle tecnologie impiegabili nell’attività venatoria. Il testo prevede una maggiore apertura all’utilizzo di strumenti ottici e optoelettronici, in particolare per la caccia di selezione agli ungulati. Durante l’esame parlamentare sono tuttavia stati approvati alcuni emendamenti restrittivi che hanno limitato l’utilizzo di determinate apparecchiature per alcune specie particolarmente protette. Si tratta di un tema delicato perché coinvolge il rapporto tra innovazione tecnologica, efficacia delle attività di controllo faunistico e rispetto dei principi europei in materia di conservazione della biodiversità.
Tra le modifiche più discusse figurano quelle relative ai periodi di caccia e alle specie oggetto di prelievo. Secondo i sostenitori della riforma, l’obiettivo sarebbe quello di rendere più flessibile la gestione venatoria, adeguandola all’evoluzione delle popolazioni animali e alle esigenze di gestione del territorio. Le associazioni ambientaliste, al contrario, denunciano il rischio di un ampliamento eccessivo delle finestre temporali di caccia e dell’elenco delle specie cacciabili. Proprio su questo punto si concentra gran parte dello scontro politico e scientifico che accompagna il provvedimento.
Un altro intervento significativo riguarda la semplificazione delle forme di esercizio dell’attività venatoria. Il testo elimina il tradizionale obbligo per il cacciatore di scegliere una sola forma di caccia in via esclusiva, consentendo una maggiore flessibilità operativa. Parallelamente vengono modificate alcune disposizioni relative all’utilizzo dei richiami vivi, materia storicamente oggetto di contenziosi e di attenzione da parte delle istituzioni europee.
Come raramente accade per altre riforme settoriali, il dibattito sulla caccia ha assunto una forte rilevanza pubblica.
Le associazioni venatorie sostengono che la legge del 1992 sia ormai superata e non più adeguata a gestire fenomeni quali l’esplosione numerica degli ungulati, i danni alle colture e le problematiche sanitarie connesse alla fauna selvatica. Secondo questa impostazione la riforma non eliminerebbe le tutele esistenti ma aggiornerebbe gli strumenti di gestione del patrimonio faunistico. Di segno opposto sono invece le valutazioni delle associazioni ambientaliste, animaliste e di una parte del mondo scientifico, che denunciano un arretramento del livello di protezione della fauna selvatica e possibili contrasti con la normativa europea in materia di biodiversità e conservazione delle specie.
Al momento il provvedimento ha superato l’esame del Senato e si avvia verso il passaggio alla Camera dei deputati. Qualora il testo venisse definitivamente approvato, il sistema italiano della gestione faunistica potrebbe subire una profonda trasformazione, con una maggiore valorizzazione della funzione gestionale attribuita ai cacciatori, una revisione delle regole sul controllo della fauna selvatica e un ampliamento degli strumenti a disposizione per il contenimento delle specie problematiche.
Resta tuttavia aperto il confronto tra esigenze di gestione del territorio, tutela della biodiversità, interessi agricoli e rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea. Sarà proprio l’esito di questo delicato equilibrio a determinare la fisionomia definitiva della futura disciplina dell’attività venatoria in Italia.









