Le procedure operative – Parte quarta
di Stefano MANINA
TSO e ASO a carico dei minorenni.
In materia di minorenni gli articoli 33, 34 e 35 della L. 833/78 non prevedono alcuna norma specifica. Pertanto per essi in materia di ASO e TSO devono essere seguite le stesse procedure previste per gli adulti, ad eccezione del ruolo svolto dal Tribunale per i Minorenni.
Nel caso di minori di anni diciotto per acconsentire volontariamente ai necessari Trattamenti Sanitari non è richiesta la capacità di agire, subordinata al conseguimento della maggiore età, ma la capacità di intendere e volere (capacità naturale), riconosciuta anche all’infradiciottenne. Infatti sembrerebbe più opportuno parlare di “assenso/dissenso” del minore “maturo” alle cure e non di consenso. Pertanto è dovere del sanitario accertare, nelle forme e nei modi più consoni, l’assenso/dissenso del minore e, quando sia “idoneo all’assunzione di responsabilità”, tenere conto della sua volontà.
Nel caso il paziente sia una persona minorenne, è necessario acquisire il consenso dei genitori o del tutore. Il consenso dei genitori o del tutore è pienamente valido per consentire un trattamento sanitario volontario. Infatti proprio la ricerca e il contatto con i genitori hanno la funzione di evitare l’imposizione di un trattamento obbligatorio ed equivale a richiedere il consenso del paziente maggiorenne.
E’ necessario invece contattare il Giudice Tutelare quando:
– il paziente non ha genitori e non si conosce il nome del tutore. Il Giudice Tutelare comunicherà il nome del tutore che dovrà esprimere il consenso al trattamento;
– Qualora non sia possibile contattare il genitore o tutore, è necessario segnalare al Giudice Tutelare il momentaneo stato di abbandono, e il Giudice Tutelare potrà stabilire autonomamente i provvedimenti a adottare ovvero nominare un tutore temporaneo, che deciderà in merito;
– in caso di contrasto tra volere del tutore/genitore e minore maturo relativamente ad atti medici che incidano significativamente sulla integrità personale e la qualità di vita del ragazzo, si ritiene che il parere dei genitori non possa semplicemente prevalere sul parere del minore, ma che sia opportuno un intervento del Giudice Tutelare, in quanto garante del suo diritto di autodeterminazione.
Al fine di uniformare le procedure operative in materia si consiglia di rifarsi alle Raccomandazioni espresse dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nr. 09/038/CR/C7 del 29 aprile 2009 che sul piano pratico propongono le seguenti cinque diverse situazioni.
Situazione A: Sia il minore che entrambi i genitori danno il proprio assenso ad accertamenti e cure e sono sufficientemente collaboranti. In questo caso, non vi è necessità di investire autorità esterne e si procede secondo quanto man mano necessario e concordato, che si tratti di valutazioni o trattamenti ambulatoriali od ospedalieri.
Situazione B: Il minore dà il proprio assenso alle cure, ma uno o entrambi i genitori rifiutano. In questo caso, si deve notare come l’elemento principale sia rappresentato dalla mancata collaborazione di uno o entrambi i genitori, spesso all’interno di una dinamica fortemente conflittuale. Se ciò configura uno stato di grave pregiudizio per la salute del minore, appare necessaria la segnalazione alla Procura del Tribunale per i Minorenni.
Situazione C: Né il minore né i genitori danno il proprio assenso alle cure, o vi acconsente uno solo dei genitori. L’elemento principale è rappresentato dal rifiuto e dalla mancata collaborazione generalizzata, spesso all’interno di una dinamica fortemente conflittuale. Anche in questo caso, tale situazione determina uno stato di grave pregiudizio per la salute del minore, che richiede la segnalazione alla Procura del presso il Tribunale per i Minorenni. A volte può invece essere opportuno attivare in prima battuta la procedura dell’ASO o del TSO extraospedaliero (che peraltro hanno il vantaggio di segnalare comunque la situazione anche al sindaco), attraverso i quali rinegoziare il consenso, e posticipare la segnalazione al Tribunale dei Minori ad una fase successiva.
Situazione D:Il minore non acconsente alle cure, mentre entrambi i genitori danno il proprio consenso e la situazione ambientale e familiare appare adeguata e collaborante. L’elemento principale è rappresentato dal rifiuto dell’infermo; e in questo caso appare opportuno il ricorso ad ASO e TSO (extraospedaliero o ospedaliero).
Situazione E Il minore non acconsente alle cure, i genitori esprimono formalmente il proprio consenso, ma la situazione ambientale familiare nel suo complesso appare di pregiudizio per la salute del minore: in questi casi è comunque opportuno per motivi clinici che la prescrizione avvenga da parte di un’autorità esterna nei confronti del nucleo familiare nel suo complesso, e non solo nei confronti del minore. In questo caso appare più opportuna la segnalazione alla Procura presso il Tribunale dei Minori, evidenziando non solo la situazione complessiva e le motivazioni del pregiudizio, ma quanto è stato messo in atto per giungere al consenso del minore, e gli interventi necessari per modificare la situazione di pregiudizio.
Procedure operative e manifestazione del consenso alle cure ( Allegato A D.gr. n.847 del 31.03.2009 Regione Veneto) | ||
Minore | Genitori | |
Assenso | Consenso | Si procede direttamente alle cure |
Assenso | Rifiuto da parte di uno o di entrambi i genitori | Si procede direttamente alle cure e si provvede alla segnalazione al Tribunale dei minori |
Rifiuto | Rifiuto da parte di uno o di entrambi i genitori | ASO/TSO e si provvede alla segnalazione al Tribunale dei minori |
Rifiuto | Consenso, situazione ambientale adeguata e collaborante | ASO/TSO |
Rifiuto | Consenso, ma situazione ambientale di pregiudizio per la salute del minore | segnalazione al Tribunale dei minori |
Le novità introdotte dalla Legge 29 luglio 2021 n 108 in materia di conseguenze per il rilascio del porto d’armi sui soggetti sottoposti a Tso.
Con l’introduzione in sede di conversione del decreto legge n. 77/2021 (Piano nazionale di ripresa e resilienza) la legge in esame ha introdotto l’art. 39-bis sulle conseguenze derivanti sul porto d’armi previste a carico di persone eventualmente sottoposte ad un trattamento sanitario obbligatorio.
Nel dettaglio:
- il comma 1 dell’articolo in esame apporta alcune modifiche all’ articolo 6 del D.Lgs 204/2010, che integra la disciplina relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
La lettera a), con rifermento al tema dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle forze dell’ordine, sostituisce tale locuzione con quella di uffici e comandi delle Forze di polizia.
La lettera b) della disposizione inserisce nel corpo dell’art. 6 del D. Lgs. n. 204 del 2010, n. 204 il comma 2-bis assegnando ad un successivo decreto ministeriale il compito di stabilire le modalità informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, dovrà comunicare agli uffici e comandi delle Forze di polizia l’adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione, alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore (di cui all’art. 35, comma 7, del TULPS).
Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell’ufficio o comando delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o è titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure previste dall’art. 39 del TULPS.
Il prefetto può vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne.
Resta ferma la possibilità per l’ufficio o comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo 39, secondo comma.
Di seguito la bozza del verbale di acquisizione di atto di assenso per Tso su minore edi segnalazione ex art. 39 bis legge 108/2021.