il TAR Lazio sulla gestione degli spazi pubblici
Di Giuseppe Vecchio
Con la sentenza n.r.c. 15828/2026, il TAR Lazio torna a pronunciarsi sui limiti del potere discrezionale delle amministrazioni locali in materia di pianificazione del commercio su area pubblica, confermando l’indirizzo prevalente che qualifica la gestione del suolo pubblico quale attribuzione tipica dell’ente territoriale, cui spetta sempre operare scelte nel rispetto dei principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità.
La controversia trae origine dall’approvazione, di un nuovo Piano del Commercio che disponeva lo spostamento di un posteggio precedentemente autorizzato, a seguito di una Conferenza di Servizi indetta per valutare le criticità emerse nell’area interessata, in una area estremamente “delicata” in prossimità dei Musei Vaticani.
Il provvedimento era stato motivato da una pluralità di elementi valutati durante l’istruttoria: in primo luogo, i ripetuti interventi della Polizia Locale avevano accertato gravi problemi di sicurezza per i pedoni diretti verso uno dei principali poli turistici della Capitale; in secondo luogo, risultava un incremento significativo di esposti da parte dei cittadini, che lamentavano disagi alla viabilità e comportamenti lesivi del decoro urbano, in particolare per la presenza sistematica di furgoni parcheggiati in seconda e terza fila. A ciò si aggiungeva un dato particolarmente rilevante sul piano sanzionatorio: decine di verbali elevati nei confronti degli operatori commerciali per occupazione abusiva o eccedente del suolo pubblico.
Contro la delibera comunale veniva proposto ricorso, con il quale gli operatori economici contestavano l’eccesso di potere e la lesione dell’affidamento maturato sulla precedente localizzazione del posteggio.
Il TAR, nel respingere integralmente il ricorso, ha ribadito che spetta pur sempre all’Amministrazione, nel rispetto dei canoni del buon andamento, assumere scelte pianificatorie e di concreta gestione del suolo pubblico della quale è “titolare”. Secondo il Collegio, il Piano del Commercio costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o carenza istruttoria, circostanze non ravvisabili nel caso di specie.
Particolarmente significativa è la valorizzazione, da parte del TAR, dell’istruttoria svolta in sede di Conferenza di Servizi, ritenuta idonea a fondare la legittimità della scelta comunale. Lo spostamento del posteggio è stato infatti giudicato coerente con criteri di ragionevolezza e proporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti: tutela della legalità, della sicurezza dei pedoni, della mobilità urbana e del decoro urbano.
La sentenza conferma dunque come la pianificazione commerciale è uno degli strumenti tipici con cui l’amministrazione esercita la “gestione del territorio” bilanciando la libertà d’iniziativa economica con la tutela della qualità della vita urbana.










