Tutto ok, purché siano verificabili i meccanismi informatici.
Di Francesco De Santis
Il ricorso a strumenti informatici per la gestione di procedure concorsuali non esonera l’amministrazione dall’obbligo di garantire la piena verificabilità ex post dell’iter selettivo, compresa la disponibilità del codice sorgente e degli algoritmi impiegati. Torna ad affermarlo la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4520/2026.
Nell’ambito di un concorso pubblico un candidato non ammesso alle prove orali ha impugnato la graduatoria finale e tutti gli atti della procedura ma il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso. In appello ha contestato la statuizione d’inammissibilità, accolta dalla quinta sezione del Consiglio di Stato che per questo ha esaminato i motivi del ricorso di primo grado. Tra questi il fatto che la procedura concorsuale è stata gestita da una società terza che ha usato una procedura informatica dal funzionamento ignoto, non affidabile né verificabile ex post, demandando a un impersonale algoritmo lo svolgimento dell’intera procedura.
Il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione al fine di accertare se il codice sorgente del software che ha gestito l’algoritmo presentasse anomalie o malfunzionamenti tali da non garantire la correttezza, l’imparzialità e la trasparenza della procedura e in particolare il principio dell’anonimato. Dall’esito è venuto fuori che la procedura informatica non è risultata affidabile né verificabile ex post, confermando l’indisponibilità del codice sorgente, il che ha impedito ai giudici una ricostruzione della regolarità della procedura e un effettivo scrutinio della pretesa del ricorrente. Né l’esternalizzazione della procedura concorsuale, che comunque avrebbe dovuto riguardare attività meramente materiali con la doverosa possibilità di una supervisione e un controllo da parte dell’amministrazione, può costituire valida ragione per impedire la ricostruzione documentale della procedura selettiva, presupposto della verifica della sua legittimità, a tutela del diritto di difesa degli interessati.
Nel ricordare che i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nei procedimenti di selezione, valutazione e accesso a impieghi pubblici sono qualificati “ad alto rischio” e per questo impongono una supervisione umana idonea a consentire il controllo, l’intervento e la correzione del funzionamento del sistema, i giudici di Palazzo Spada ricordano che l’utilizzo nel procedimento amministrativo del mezzo informatico e digitale è comunque servente rispetto al fine dello stesso e in ogni caso non può costituire valida ragione per obliterare le relative garanzie anche giurisdizionali. In particolare, l’utilizzo di algoritmi e machine learning va inteso quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell’attività autoritativa in modalità più efficienti ed è anch’esso regolato dai principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica e non discriminazione, per cui l’amministrazione non può trincerarsi dietro la non conoscibilità dei meccanismi informatici di gestione. Ancora meglio: nei casi di decisione algoritmica la motivazione del provvedimento finale deve richiamare il codice sorgente e il modello matematico impiegati, salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto d’accesso documentale a tali documenti e anche al data set.









