Video – Il Comandante della Polizia locale non può fare anche il dirigente dell’Avvocatura

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Di Francesco De Santis

Anac, con il Parere Anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 21 gennaio 2026, ha chiarito che Dirigenti amministrativi o della Polizia Locale di un Comune non possono assumere funzioni di avvocato dell’ente, e nemmeno dirigenti amministrativi o dell’Avvocatura possono ricoprire il ruolo di Comandante della Polizia Locale.

I dirigenti dell’Avvocatura e della Polizia Locale possono però assumere temporaneamente funzioni dirigenziali ordinarie. A conferma di tale indirizzo viene citata la sentenza del Consiglio di Stato n. 2518 del 15 marzo 2024 il quale, pur confermando che gli enti locali possono ampliare le competenze del Comandante della Polizia Locale nel rispetto dei principi di imparzialità e prevenzione dei conflitti d’interesse, precisa un punto chiave: la legge di stabilità 2016 ha natura derogatoria ed eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria sull’assegnazione delle funzioni dirigenziali e, proprio per questo, deve essere interpretata in modo rigoroso. 

Il quesito nasceva dall’intenzione dell’ente di affidare l’incarico di avvocato comunale a un dipendente già inquadrato come funzionario comandante della Polizia locale. Un’ipotesi che, secondo l’Autorità, espone l’amministrazione a un rischio strutturale di conflitto di interessi e si pone in contrasto con l’assetto normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Nel parere, Anac premette che la verifica del requisito di esclusività del ruolo di comandante spetta al singolo ente, ma ribadisce con forza i propri compiti in materia di inconferibilità, incompatibilità e prevenzione dei conflitti, anche solo potenziali.

Richiamando un orientamento consolidato, l’Autorità sottolinea come la giurisprudenza amministrativa sia da sempre prudente nell’attribuire incarichi gestionali ai comandanti della Polizia locale, proprio per evitare sovrapposizioni di funzioni e commistioni pericolose tra attività di controllo, vigilanza e gestione amministrativa.

Secondo Palazzo Spada, la norma consente solo un percorso «unidirezionale»: i dirigenti dell’Avvocatura e della Polizia locale possono, in via temporanea, assumere funzioni dirigenziali ordinarie dell’ente. Non è invece ammesso il percorso inverso, né il cumulo di ruoli specialistici come quello di avvocato dell’ente o di comandante della Polizia locale.

La ragione è evidente: si tratta di funzioni caratterizzate da una forte specializzazione e da profili di autonomia e terzietà che mal si conciliano con incarichi ulteriori, specie se potenzialmente interferenti.

Infine resta quindi in capo ai Comuni l’obbligo di prevenire anche potenziali conflitti d’interesse tra le diverse attività attribuite ai propri dirigenti.

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