di Stefano MANINA
In data 4 febbraio 2026 il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare D.A.I.T. n. 11/2026 con la quale sono state impartite le istruzioni operative per la rendicontazione dei proventi dell’anno 2025 per le sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni all’art 142 del Codice della Strada.
Ricordiamo che il termine ultimo per effettuare tale rendicontazione è il 31 maggio e che la trasmissione di tali dati dovrà avvenire unicamente per via telematica, utilizzando la piattaforma informatica resa disponibile dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale.
A tale fine la circolare ricorda che sul sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”) accessibile all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify è stata aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa di tale specifica certificazione
Una volta completato l’inserimento dei dati ogni Ente dovrà scaricare il file contenente i dati riepilogativi che dovrà essere sottoscritto digitalmente in modalità PKCS#7 (P7M) dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO e successivamente caricato sulla piattaforma TBEL.
La certificazione relativa alla rendicontazione dei proventi dell’anno 2025, può essere trasmessa a partire dal 2 marzo 2026 ed entro le ore 23:59 del 1° giugno 2026 (il 31 maggio 2026 cade in un giorno festivo) termine considerato perentorio.
La circolare ribadisce poi che:
Ciascun ente locale ha l’obbligo di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione della medesima al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’interno.
L’ente ha l’obbligo di certificazione anche nel caso di proventi pari a zero ricorrendo in tale circostanza alla prevista procedura rapida e semplificata per la chiusura e l’invio della rendicontazione-
Nel caso di Comuni appartenenti ad Unione di comuni l’obbligo di rendicontazione ricade sull’’Unione, ed è prevista una procedura rapida in cui il Comune dichiarerà che i proventi saranno rendicontati dall’Unione, indicando la denominazione della medesima, mentre l’Unione, in sede di compilazione della rendicontazione indicherà per quali comuni viene redatta.
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Analoga procedura è prevista in caso di convenzioni tra comuni per l’esercizio associato della funzione con riferimento al comune capofila;
Da ultimo il Ministero rammenta che il termine del 1° giugno 2026 è da considerarsi perentorio e che, in caso di mancato o difforme adempimento, sarà avviata la prevista procedura sanzionatoria.
In allegato la Circolare in commento.










