Legittime quelle che non tengono conto del servizio svolto presso altri enti.
Di Francesco De Santis
La sezione lavoro della Cassazione con l’ordinanza n. 351 del 7 gennaio, afferma che l’anzianità di servizio non può essere fatta valere per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, per cui il datore di lavoro può, ai fini della progressione di carriera, valorizzare l’esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze, differenziandola da quella riferibile alla pregressa fase del rapporto.
Un tribunale aveva condannato l’azienda ospedaliera a corrispondere le differenze economiche derivanti dalla progressione economica orizzontale (Peo) dalla quale il concorrente era stato escluso, ritenendo nulla la disposizione contrattuale integrativa che, ai fini della valorizzazione dell’anzianità di servizio, non teneva conto della pregressa anzianità di servizio maturata alle dipendenze di un’altra azienda.
Nel rigettare il ricorso la sezione lavoro della Cassazione ricorda che la disciplina delle procedure finalizzate alla progressione economica o professionale all’interno della medesima area o fascia è strettamente correlata a quella degli inquadramenti del personale pubblico “privatizzato”, delegificata e affidata alla contrattazione collettiva, la quale può derogare alle disposizioni del Dpr 497/1994, nel rispetto del principio di selettività.
In appello la sentenza è stata riformata in ragione dell’abrogazione della norma regionale che aveva istituito il ruolo del personale adibito ai presidi sanitari e del riconoscimento, ad opera del Dlgs 502/1992, della personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale alle aziende sanitarie.
Inoltre la prosecuzione giuridica del rapporto di lavoro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore, sicché può risultare irrilevante, ai fini della progressione di carriera, l’anzianità maturata presso l’ente di provenienza dove il nuovo datore di lavoro intenda valorizzare l’esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze, differenziandola da quella riferibile alla pregressa fase del rapporto.
L’anzianità pregressa quindi, non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario e non può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti, non delle aspettative, già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto.
Infine la sezione ribadisce il principio secondo cui l’anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici e il mancato riconoscimento possa comportare un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito.









