Rivoluzione sulle pubblicità stradali

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Di Giacomo Pellegrini

E’ una vera e propria rivoluzione quella che si prospetta a breve, una volta pubblicato il decreto legge licenziato nel Consiglio dei Ministri del 29 gennaio, contenente misure urgenti per l’attuazione del PNRR, nel tema delle pubblicità stradali. Con il nuovo testo in pubblicazione infatti, viene eliminata l’autorizzazione come titolo per lo svolgimento di pubblicità lungo le strade, in favore della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, già disciplinata negli articoli 19 e 19-bis della L.241/1990, adeguatamente corredata dall’asseverazione di un tecnico abilitato.

Ma le novità non finiscono qui, dal momento che la nuova disposizione va ad individuare in maniera univoca quale sia il soggetto competente a ricevere la SCIA, cioè il SUAP del Comune ove viene svolta l’attività, eliminando pertanto le differenze che potevano trovarsi in Italia ove, a seconda delle varie organizzazioni all’interno degli enti di riferimento, la competenza al rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie poteva fare capo alla Polizia Locale, piuttosto che al’Ufficio Tecnico o all’Ufficio Tributi, quando non già demandato al SUAP. La nuova procedura va inoltre a chiarire che, qualora l’ente proprietario della strada non sia il Comune, il SUAP deve immediatamente trasmettere all’ente proprietario della strada la SCIA ricevuta al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l’adozione di eventuali provvedimenti.

Rimane salva la necessaria preventiva autorizzazione in caso di aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico. In caso di violazione delle nuove disposizioni, la procedura da seguire e le sanzioni da adottare saranno quelle già previste in tema di SCIA e disciplinate dall’art.19 L.241/1990.

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