Video – Il principio della fiducia nel nuovo Codice dei contratti pubblici

Fondamento, implicazioni operative e risvolti giurisprudenziali.

Di Luca Leccisotti

Il presente articolo analizza, in chiave sistematica e tecnico-giuridica, il principio della fiducia sancito dall’art. 2 del D.Lgs. 36/2023, quale elemento fondativo del rapporto tra stazioni appaltanti e operatori economici. Viene approfondito il tema della verifica dei requisiti attraverso acquisizione d’ufficio, anche alla luce della sentenza del TAR Campania n. 1894/2025. Il principio si configura come una declinazione evolutiva della presunzione di legittimità, tesa a garantire legalità, trasparenza e correttezza amministrativa, con effetti rilevanti in sede di partecipazione e controllo delle gare.


1. Il principio della fiducia: fondamento sistematico e finalità

L’art. 2 del D.Lgs. 36/2023 ha introdotto, per la prima volta in modo espresso, il principio della fiducia come cardine delle relazioni tra pubblica amministrazione e operatori economici. Tale principio esprime una presunzione operativa di correttezza e legalità dell’azione amministrativa e delle dichiarazioni rese dagli operatori, da intendersi come reciprocamente vincolante.

2. Fiducia e verifica dei requisiti: l’inversione dell’onere probatorio

L’art. 2, letto in combinato disposto con l’art. 24 del Codice, comporta una rilevante innovazione: la verifica dei requisiti non grava più sull’operatore ma sulla stazione appaltante, che deve procedere all’acquisizione d’ufficio della documentazione necessaria, tramite l’interoperabilità delle banche dati (es. FVOE).

3. La declinazione pratica: il caso giudiziario TAR Campania n. 1894/2025

Nel contenzioso in esame, l’esclusione del RTP aggiudicatario è stata richiesta per presunta mancanza di documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionali. Il TAR ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione ritenendo che, in base al principio della fiducia, l’amministrazione avesse il dovere di acquisire d’ufficio le informazioni mancanti, senza imputare la carenza all’operatore.

4. L’evoluzione rispetto al previgente impianto del D.Lgs. 50/2016

Nel sistema previgente, l’onere della prova dei requisiti era fortemente sbilanciato sull’operatore economico, con conseguenti esclusioni per difetti documentali anche meramente formali. Il nuovo assetto mira a prevenire esiti irragionevoli e formalistici, rafforzando la sostanza sull’apparenza.

5. L’interazione con il principio del risultato e la semplificazione procedimentale

La fiducia si collega al principio del risultato (art. 1 del Codice), orientato all’efficienza dell’azione amministrativa. L’amministrazione deve collaborare con gli operatori per garantire la correttezza della procedura, senza appesantimenti inutili o formalismi.

6. I limiti del soccorso istruttorio: distinzione tra sanabilità e integrazione tardiva

Il principio della fiducia non implica una liberalizzazione totale della documentazione. Le informazioni non acquisite d’ufficio devono comunque esistere entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Il soccorso istruttorio può operare solo in tale contesto.

7. Conclusioni: un principio che tutela la par condicio e rafforza la legalità procedurale

Il principio della fiducia rappresenta un progresso culturale e normativo nel diritto degli appalti, ponendosi come antitesi al formalismo pregresso e come garanzia della regolarità dell’azione pubblica. La sua corretta applicazione consente un riequilibrio sostanziale dei rapporti, promuovendo legalità, economicità e trasparenza nel mercato dei contratti pubblici.

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