Congedo straordinario anche per il semplice convivente

Disabile ospedale

Nella versione ante 2022, illegittima la parte che non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruirne.

La Consulta si è pronunciata su una questione sollevata dalla Corte di cassazione – Sezione lavoro, concernente la legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), nella formulazione vigente prima della modifica introdotta dal d.lgs. n. 105/2022.

Il profilo impugnato riguarda la disciplina del congedo straordinario per l’assistenza a persone con disabilità grave, in particolare l’esclusione — nel testo previgente alla riforma del 2022 — del convivente di fatto tra i soggetti legittimati alla fruizione di tale congedo, che spettava invece solo al coniuge o ai componenti di un’unione civile.

La questione, sollevata nell’ambito di un rapporto tra un lavoratore e l’INPS, prende le mosse dall’interpretazione evolutiva della norma da parte del giudice rimettente: secondo la Corte d’appello di Milano, e prima ancora il giudice di primo grado, l’esclusione del convivente di fatto pregiudicava i diritti della persona disabile ad essere assistita nel proprio contesto di vita, con evidenti riflessi sui diritti costituzionali rilevanti.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 nel testo anterior alla riforma del 2022: ciò significa che, fin da prima dell’intervento normativo di modifica, la norma doveva essere interpretata come comprensiva della possibilità di riconoscere il diritto al congedo straordinario anche ai conviventi di fatto, con conseguente tutela della fruizione del beneficio in favore di chi assiste una persona con disabilità grave.

Dal punto di vista formale, la pronuncia si basa sul vaglio di costituzionalità in riferimento agli articoli 2 (diritti inviolabili), 3 (uguaglianza) e 32 (diritto alla salute) della Costituzione, questioni sollevate nel procedimento incidentale dalla Cassazione. La Corte costituzionale riconosce che la disciplina previgente, nel non includere i conviventi di fatto tra i destinatari del beneficio, finisce per discriminare in modo irragionevole tali soggetti — e soprattutto per comprimere, senza adeguata giustificazione normativa, il diritto della persona con disabilità a essere assistita all’interno della propria comunità familiare naturale, quale formazione sociale tutela dall’art. 2 Cost.

Il cuore dell’intervento della Consulta risiede nella valorizzazione di alcuni principi costituzionali fondamentali:

  1. Diritto alla salute e dignità della persona (art. 32 Cost.): la Corte ribadisce che la continuità assistenziale nel contesto familiare assume rilievo costituzionale, in quanto elemento essenziale per garantire la salute fisica e psicologica della persona con disabilità
  2. Principio di uguaglianza e divieto di discriminazioni arbitrarie (art. 3 Cost.): l’ingiustificata esclusione dei conviventi di fatto dalla platea dei beneficiari crea una disparità tra cittadini in situazione sostanzialmente analoga — ossia persone che forniscono assistenza qualificata — senza una ragionevole giustificazione.
  3. Tutela delle formazioni sociali non tradizionali (art. 2 Cost.): la Corte sottolinea come l’evoluzione sociale delle convivenze di fatto e delle comunità affettive imponga un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, riconoscendo a tali formazioni sociali una dignità e una tutela equivalenti, quando la realtà sociale sottostante non giustifichi più una disparità di trattamento rispetto alle famiglie matrimoniali o civili.

Su questi aspetti, la Corte indica che la disciplina previgente risultava inadeguata a garantire effettivamente i diritti fondamentali delle persone con disabilità e dei loro assistenti familiari conviventi, e che la novella normativa introdotta nel 2022 (che ha esplicitamente esteso il beneficio anche ai conviventi di fatto) era coerente con la giurisprudenza costituzionale evolutiva e con i principi costituzionali in gioco.

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