Procedibilità a querela: quel che conta è la volontà

Cc53316e efcc 474b 82d7 11aa9a6b4d69

Di Michele Mavino

La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV penale, n. 7727 del febbraio 2026, affronta un tema di grande interesse pratico per l’attività degli operatori di polizia giudiziaria e per l’interpretazione delle condizioni di procedibilità nei reati perseguibili a querela, con particolare riferimento alla manifestazione della volontà punitiva della persona offesa. Corte di Cassazione

Nel caso esaminato, il Tribunale di Brescia aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose, ritenendo che non fosse stata validamente presentata la querela necessaria a fondare la procedibilità del reato. Tale valutazione era maturata a seguito delle modifiche normative che hanno reso procedibili a querela alcune fattispecie di furto aggravato, imponendo quindi al giudice di verificare l’esistenza di un valido atto di impulso della persona offesa.

Secondo il Tribunale, il verbale di ricezione di querela orale sottoscritto dalla persona offesa non sarebbe stato sufficiente a dimostrare l’esistenza di una querela valida. Contro questa decisione ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, sostenendo la violazione dell’art. 120 del codice penale, norma che disciplina proprio la querela come condizione di procedibilità.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la querela non è soggetta a particolari formalità e la volontà della persona offesa di perseguire penalmente il responsabile del reato non deve necessariamente essere espressa con formule sacramentali o con modalità rigidamente tipizzate. Corte di Cassazione

Ciò che rileva, infatti, è che dagli atti emerga con chiarezza l’intenzione della persona offesa di attivare l’azione penale. In questo senso, la Corte richiama anche il principio del favor querelae, secondo cui, nei casi dubbi, gli atti devono essere interpretati nel senso più favorevole alla sussistenza della volontà punitiva della vittima.

Applicando tali principi al caso concreto, i giudici di legittimità hanno osservato che la persona offesa si era presentata tempestivamente presso una stazione dei Carabinieri e aveva denunciato il furto subito mediante un verbale di ricezione di querela orale, nel quale aveva esplicitamente manifestato la volontà di procedere nei confronti degli autori del reato. La successiva sottoscrizione del verbale e degli avvisi di legge costituiva, secondo la Corte, un elemento inequivocabile della volontà di proporre querela.

La circostanza che la persona offesa avesse dichiarato di non voler essere informata di un’eventuale richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero non incideva in alcun modo sulla validità della querela, trattandosi di una scelta consentita dalla legge e distinta dalla manifestazione della volontà punitiva.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto errata la valutazione del Tribunale di Brescia, affermando che la querela era stata validamente presentata e che, pertanto, non sussisteva alcun difetto della condizione di procedibilità.

Per questa ragione la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia affinché il procedimento prosegua nel merito davanti a una diversa composizione del giudice.

Dal punto di vista operativo, la decisione assume particolare rilievo perché conferma un orientamento giurisprudenziale volto a valorizzare la sostanza della volontà della persona offesa rispetto alla forma dell’atto. Per gli operatori di polizia giudiziaria ciò significa che il verbale di ricezione della querela – anche quando redatto oralmente e successivamente sottoscritto – rappresenta uno strumento pienamente idoneo a integrare la condizione di procedibilità, purché dal contenuto dell’atto emerga chiaramente l’intenzione della vittima di perseguire il responsabile del reato.

Condividi questo articolo!