Tra uniformità contrattuale e divieto di regressione.
Di Giuseppe Vecchio
La pronuncia N.R.G. 3901/2026 della Corte di Cassazione affronta il tema, tutt’altro che marginale, del trattamento economico del dipendente pubblico trasferito per mobilità ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, novellato dalla Legge n. 246 del 2005.
Il caso riguarda un dirigente medico, immesso nei ruoli dell’INPS con la qualifica di medico legale a seguito di mobilità, a cui non venivano riconosciuti gli emolumenti previsti dalla azienda sanitaria di provenienza, pienamente rispondenti al CCNL di categoria vigente.
L’interpretazione più rigida infatti sostiene in caso di mobilità al dipendente spetti solo il trattamento previsto al momento dell’inquadramento nel nuovo ente, senza alcun adeguamento al percorso professionale pregresso, i c.d. “assegni ad personam riassorbibili” sarebbero limitati alle fattispecie anteriori alla Legge 246/2005. Questa lettura, tuttavia, si scontra con la natura della mobilità, che la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto allo schema della “cessione del contratto” ex art. 1406 c.c.: non una nuova assunzione, ma una prosecuzione del rapporto con mera “sostituzione” del datore di lavoro, come chiarito in diverse sentenze e con conservazione di anzianità e trattamento economico.
La pronuncia richiama peraltro la sentenza “Scattolon C-108/10” della Corte di Giustizia che nel rispetto della Direttiva 2001/23/CE impone il trasferimento al cessionario dei diritti derivanti dal rapporto in essere, impedendo che il mutamento organizzativo si traduca in un peggioramento sostanziale della posizione economica del lavoratore.
L’assegno ad personam riassorbibile, rappresenta dunque lo strumento di equilibrio tra uniformità del sistema retributivo dell’ente di destinazione e tutela del rapporto sotto il profilo qualitativo. Diversamente, la mobilità volontaria concepita dal legislatore come “leva” per una più efficiente distribuzione del personale a parità di spesa, si trasformerebbe in un fattore di “disincentivo” creando una sorta di “dumping retributivo” interno alla pubblica amministrazione.










