Video – Incompatibilità componenti commissione di concorso

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Di Francesco De Santis

La normativa generale in materia di procedure concorsuali, dispone testualmente all’art. 11 che i componenti della commissione “presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”.

Il quadro normativo è oggi in parte mutato a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) che ha aggiunto l’articolo 6-bis alla legge 241/1990, sul procedimento amministrativo. Tale disposizione impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo di astenersi “in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

Tale norma, va ulteriormente precisato, riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch’esse nella loro composizione “trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio”, rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico. Pertanto, la posizione rivestita del valutatore del concorso, deve essere di terzietà rispetto ai concorrenti e non di mera imparzialità.

Il principio di “astensione”, deve essere applicato tutte le volte che possa manifestarsi un “sospetto”, consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento.

Pertanto, tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale “conflitto di interessi” – anche atipico, suscettibile in concreto di riflettersi negativamente sull’andamento del procedimento per fatti oggettivi, anche di sola potenziale compromissione dell’imparzialità, oppure tali da suscitare ragionevoli e non meramente strumentali dubbi sulla percepibilità effettiva dell’imparzialità di giudizio nei destinatari dell’attività amministrativa e nei terzi – il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare all’autorità che lo ha nominato “tale situazione di conflitto, anche potenziale” e, poi, deve necessariamente astenersi.

In presenza di legami idonei a radicare il sospetto di parzialità e, dunque, a determinare anche solo il dubbio di un sostanziale “turbamento” o “offuscamento” del principio di imparzialità, non è necessario comprovare che questi si possano concretizzare in un effettivo favore verso il candidato, essendo sufficiente a radicare l’incompatibilità anche il “solo pericolo” di una compromissione dell’imparzialità di giudizio.

Come al riguardo ricordato dall’Anac nel recente parere protocollo n. 353/2023, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente ribadito il principio secondo il quale le cause di incompatibilità sancite dall’art. 51 c.p.c. devono considerarsi estese a tutti i campi dell’azione amministrativa in considerazione del principio costituzionale di imparzialità, affermandone al contempo il carattere tassativo e l’impossibilità di procedere ad un’estensione analogica delle stesse.

Il giudice amministrativo ha poi provveduto ad identificare alcune ipotesi di concreta applicazione dei suddetti principi generali con riferimento alla composizione delle commissioni di concorso, sostenendo che:

  • l’appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato stesso non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.;
  • i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 (tra le quali non rientra l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Consiglio di Stato, sez. VI, 23.09.2014 n. 4789);
  • «la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, VI, n. 4015 del 2013, cit.)»;
  • «perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale “connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico”, in “un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità”;
  • in sede di pubblico concorso l’incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza. 

Se ne deduce pertanto che il legame di colleganza e/o di subordinazione o collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato può essere idoneo ad alterare sensibilmente la par condicio tra i concorrenti solo nel caso in cui sia caratterizzato da intensità, assiduità e sistematicità.

Anche la stessa Anac, del resto, ha ritenuto rilevante ai fini della sussistenza di un conflitto di interesse solo un rapporto professionale sistematico, stabile e continuo, tale da lasciar presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra il candidato e il commissario.

Infine, la verifica in ordine alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse deve essere svolta, in concreto, con il dovuto rigore, valorizzando i canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza che devono informare l’attività valutativa delle commissioni di concorso, dovendosi anche precisare che, ad assumere rilievo, in forza delle generali previsioni dell’art. 6 bis della l. n. 241 del 1990, sono non solo i conflitti di interessi conclamati ma anche quelli potenziali, integrati dalla sussistenza di gravi ragioni di convenienza percepite come una minaccia alla imparzialità e indipendenza dei componenti dell’organo collegiale nel contesto della procedura concorsuale».

In conclusione, occorre rilevare se sussistano non uno ma molteplici rapporti che possano interessare il Commissario ed il candidato, in modo che possa configurarsi una comunità di vita e di interessi.

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