Di Michele Mavino
Con la sentenza n. 37391 del 2025, la Corte di Cassazione, Quarta Sezione penale, interviene nuovamente sul tema della applicabilità dell’art. 186 del Codice della strada alla conduzione di veicoli diversi dai tradizionali autoveicoli, affrontando in modo diretto e sistematico la questione della guida in stato di ebbrezza su monopattino elettrico.
La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità e riveste particolare interesse perché chiarisce definitivamente la natura giuridica del monopattino elettrico ai fini penalistici, superando le obiezioni difensive incentrate sulla presunta estraneità di tale mezzo alla nozione di “veicolo”.
La Corte muove da un dato normativo chiaro: l’art. 1, comma 75-quinquies, della legge n. 160/2019 ha espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi. Tale equiparazione non ha natura meramente amministrativa, ma incide sull’intero apparato regolatorio del Codice della strada, che – come ricordano i giudici – disciplina la circolazione di veicoli e pedoni sulle strade pubbliche. Ne consegue che i monopattini rientrano a pieno titolo nella nozione di “veicolo” di cui agli artt. 46 e 47 C.d.S., con conseguente applicazione delle norme penali sulla guida in stato di ebbrezza.
Particolarmente significativa è la risposta fornita dalla Corte all’argomento difensivo secondo cui una norma inserita in una legge di bilancio non potrebbe produrre effetti in ambito penale. La Cassazione chiarisce che non si è in presenza di una nuova fattispecie incriminatrice, bensì di una norma di qualificazione giuridica del mezzo, che estende a un nuovo tipo di veicolo una disciplina già esistente. Pertanto, non sussiste alcuna violazione del principio di legalità o di tassatività, essendo l’incriminazione già prevista dall’art. 186 C.d.S.
Sul piano giurisprudenziale, la sentenza si pone in piena continuità con precedenti ormai consolidati. In particolare, la Corte richiama l’orientamento secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, valorizzando il criterio della concreta idoneità del mezzo a interferire con la sicurezza della circolazione stradale. In tal senso risultano emblematiche le sentenze Cass. pen., Sez. IV, n. 34352/2023, che ha affermato la configurabilità del reato anche in assenza di una specifica abilitazione alla guida, e Cass. pen., Sez. IV, n. 4893/2015, che aveva già chiarito come la bicicletta, pur priva di motore, possa costituire fonte di pericolo per la circolazione se condotta in stato di alterazione psicofisica.
La sentenza in commento compie quindi un passaggio ulteriore, estendendo coerentemente tali principi al monopattino elettrico, mezzo che – per caratteristiche costruttive, velocità e diffusione nei centri urbani – presenta un potenziale impatto sulla sicurezza stradale non inferiore a quello dei velocipedi tradizionali.










