RAEE. Le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 2/2026.

Raccolta Raee

di Steafno MANINA

Sulla Gazzetta Ufficiale n.6 del 09-01-2026 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2026, n. 2 recante Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE che entrerà in vigore il prossimo 24 gennaio.

Il provvedimento in attuazione alla citata direttiva UE apporta alcune sostanziali al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche appunto i cosiddetti RAEE

In particolare l’articolo 1 riscrive la definizione di RAEE storici, contenuta nella lettera o) del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 49/2014.

Pertanto secondo la nuova formulazione, dovranno essere considerati storici:

1) i RAEE derivanti da AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), diverse dai pannelli fotovoltaici immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;

2) i RAEE derivanti da AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore.

L’articolo 2 del Decreto Legislativo in esame modifica a sua volta l’articolo. 23, relativo alle modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici precisando l’ambito di applicazione della disciplina di finanziamento dei RAEE domestici non storici, in conformità alla direttiva (UE) 2024/884 e alla nuova definizione introdotta dal decreto.

La disciplina del finanziamento si applica quindi ai RAEE domestici derivanti:

– dalle AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;

– dalle AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.

In modo analogo l’articolo 3 apporta disposizioni speculari a quelle dell’articolo 3  con riferimento però  alle modalità di finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE professionali.

L’articolo 4 modifica invece l’art. 24-bis, in materia di  gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico,

In particolare statuisce che il finanziamento è a carico dei produttori per le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall’origine domestica o professionale.

L’articolo  5 interviene sull’art. 28, stabilendo che l’obbligo di marchiatura per :


– i pannelli fotovoltaici introdotti in commercio a partire dal 13 agosto 2012.

Di seguito il link per leggere il Decfeto Legislativo in commento.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-09&atto.codiceRedazionale=26G00010&elenco30giorni=true

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