Alla luce della sentenza Cass. Civ., Sez. Unite, 21 marzo 2025, n. 7431 e del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Di Luca Leccisotti
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 21 marzo 2025, n. 7431, interviene su un tema da anni al centro di un acceso dibattito: la legittimità dell’accettazione di incarichi professionali con compensi simbolici o nulli da parte dei professionisti. La vicenda, relativa al controverso bando del Comune di Catanzaro per la redazione del piano strutturale della città con compenso di un euro, è stata esaminata sotto il profilo disciplinare dalla giustizia ordinistica e, oggi, anche dalla Suprema Corte. L’articolo analizza, con terminologia tecnico-giuridica e in chiave sistematica, le ricadute della decisione sul quadro normativo vigente, alla luce della sopravvenuta disciplina di cui al D.lgs. 36/2023.
1. I fatti di causa: la vicenda di Catanzaro e il bando da un euro
Nel 2017, il Comune di Catanzaro bandì una gara per la redazione del nuovo piano strutturale, prevedendo un compenso simbolico di un euro oltre al rimborso spese fino a 250.000 euro. Il bando suscitò un vivace contenzioso amministrativo, sfociato nella sentenza del Consiglio di Stato che, nel 2017, ne confermò la legittimità in assenza di divieti normativi espressi. Successivamente, l’architetto Sergio Dinale, vincitore della gara, veniva sanzionato dall’Ordine professionale con sospensione dall’albo per 60 giorni, in quanto l’accettazione dell’incarico gratuito sarebbe stata contraria agli artt. 20.2 e 24.7 del codice deontologico, determinando un presunto squilibrio concorrenziale e svilimento della professione.
2. Il giudizio disciplinare e la decisione della Cassazione
L’architetto impugnava la sanzione innanzi al Consiglio nazionale, che la confermava, e successivamente ricorreva per cassazione. Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, hanno accolto il ricorso, affermando che l’accettazione di un incarico a titolo gratuito o con compenso simbolico non costituisce ex se violazione deontologica, in mancanza di un intento concretamente anticoncorrenziale o di prove che la prestazione sia stata resa con fini distorsivi del mercato.
3. Il principio affermato dalle Sezioni Unite
La Corte ha valorizzato l’interesse del professionista alla crescita professionale, all’ampliamento del curriculum e al ritorno d’immagine, rilevando che tali utilità possono legittimare la prestazione anche in assenza di un corrispettivo economico diretto. Il Collegio ha ribadito che il compenso, per definizione, non deve necessariamente assumere forma monetaria, purché sussista una utilità economica in senso lato.
4. Gli incarichi pubblici: dal principio generale all’art. 8 D.lgs. 36/2023
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) ha radicalmente mutato lo scenario. L’art. 8, rubricato «divieto di gratuità delle prestazioni d’opera intellettuale», dispone che «le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione». La norma impone altresì alla PA di garantire l’equo compenso, sancendo che la libera accettazione di incarichi gratuiti da parte dei professionisti non può tradursi in un’elusione delle garanzie minime.
5. Compatibilità tra il principio di libertà contrattuale e il divieto di gratuità negli appalti pubblici
In ambito privatistico, resta ferma la libertà delle parti di determinare il contenuto patrimoniale delle prestazioni. Tuttavia, nelle procedure pubbliche il legislatore ha introdotto un vincolo finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni, a tutelare la dignità del lavoro professionale e a prevenire comportamenti anticoncorrenziali. La giurisprudenza amministrativa antecedente al 2023 aveva considerato legittimi i bandi a titolo gratuito se il professionista ne ricavava un vantaggio indiretto; la nuova disciplina inverte la regola generale, ammettendo la gratuità solo in ipotesi eccezionali.
6. Il rilievo concorrenziale e il rischio di dumping professionale
Le prestazioni intellettuali gratuite nell’ambito delle gare pubbliche possono alterare le dinamiche concorrenziali, favorendo professionisti disposti a sacrificare la remunerazione immediata per ottenere posizioni di vantaggio. La nuova normativa mira a evitare fenomeni di dumping che rischiano di comprimere la qualità dei servizi, oltre che i diritti dei lavoratori.
7. Considerazioni critiche: la tenuta sistematica della sentenza nel nuovo contesto normativo
La decisione della Cassazione si colloca in un quadro normativo diverso da quello vigente, applicando principi validi ratione temporis ma ormai superati. La sentenza riafferma l’importanza della libertà contrattuale e del valore reputazionale, ma è destinata a essere di scarsa applicabilità in presenza di un divieto espresso di bandi gratuiti. In prospettiva, il principio della Cassazione può trovare spazio solo in ambiti estranei agli appalti pubblici, dove il legislatore non abbia introdotto limiti inderogabili.
8. Conclusioni: prospettive evolutive
La sentenza delle Sezioni Unite ha indubbiamente il merito di ribadire che la gratuità non è di per sé sinonimo di illecito, né disciplina deontologica né concorrenziale. Tuttavia, per gli appalti pubblici l’intervento normativo del 2023 segna un cambiamento di paradigma, introducendo un vincolo legale alla gratuità salvo deroghe motivate. Resta quindi fondamentale per gli operatori del settore e per le stazioni appaltanti orientare le proprie prassi in coerenza con la nuova cornice regolatoria.
In definitiva, la tensione tra libertà negoziale, dignità professionale e qualità delle prestazioni continuerà a interrogare giurisprudenza e dottrina, imponendo un costante bilanciamento tra principi costituzionali e interessi economici.










