Le modifiche contrattuali negli appalti pubblici: limiti e condizioni alla luce del D.Lgs. 36/2023

Ordine ingegneri venezia convegno 10 marzo 2023 nuovo codice dei contratti pubblici

Di Luca Leccisotti

La gestione delle varianti e delle modifiche contrattuali negli appalti pubblici rappresenta un aspetto cruciale per garantire la realizzazione delle opere nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza ed efficienza. Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) disciplina dettagliatamente questa materia nell’articolo 120, introducendo regole stringenti per evitare distorsioni della concorrenza e garantire la regolarità delle procedure di affidamento.

Il recente intervento del D.Lgs. 209/2024 (Correttivo al Codice) ha ulteriormente affinato il quadro normativo, definendo in maniera più precisa le condizioni e i limiti entro cui è possibile modificare i contratti pubblici senza incorrere nell’obbligo di avviare una nuova procedura di gara.

2. Le modifiche ammesse senza nuova gara: i quattro casi principali

L’articolo 120 stabilisce che un contratto pubblico possa essere modificato senza necessità di una nuova gara solo in specifici casi, sempre che la struttura economica dell’accordo non venga alterata in maniera sostanziale. Le ipotesi principali sono:

  • Modifiche previste nei documenti di gara iniziali: le varianti possono essere introdotte se il bando e gli atti di gara contengono clausole specifiche e inequivocabili che contemplano tali possibilità (art. 120, comma 1, lett. a);
  • Lavori, servizi o forniture supplementari: se emerge la necessità di integrare la prestazione iniziale con attività non previste, ma indispensabili per la corretta esecuzione del contratto, l’affidamento può essere esteso senza nuova gara, a condizione che non sia economicamente o tecnicamente possibile rivolgersi a un altro operatore economico senza generare disagi significativi (art. 120, comma 1, lett. b);
  • Varianti per circostanze impreviste: eventi straordinari, normative sopravvenute o difficoltà tecniche in corso d’opera possono giustificare modifiche, sempre che l’aumento di valore contrattuale non ecceda il 50% dell’importo iniziale (art. 120, comma 1, lett. c);
  • Sostituzione del contraente: il cambio dell’aggiudicatario è ammesso solo in casi specifici (ad esempio, per morte, insolvenza o ristrutturazione aziendale), a condizione che il nuovo operatore soddisfi i requisiti originari senza alterare l’oggetto del contratto (art. 120, comma 1, lett. d).

3. Il limite del 50% e la distinzione tra modifiche sostanziali e non sostanziali

Un aspetto centrale dell’art. 120 è la previsione di un tetto massimo del 50% per l’aumento dell’importo contrattuale derivante da modifiche per lavori supplementari o varianti in corso d’opera. Questo limite impedisce l’utilizzo reiterato di modifiche successive che, sommandosi, potrebbero aggirare le norme sugli affidamenti pubblici (art. 120, comma 2).

L’articolo distingue poi tra:

  • Modifiche sostanziali, che alterano significativamente l’equilibrio economico e competitivo del contratto, richiedendo una nuova gara;
  • Modifiche non sostanziali, che sono consentite a condizione che non impattino sugli elementi essenziali dell’accordo e non modifichino la funzionalità del progetto (art. 120, commi 5-7).

Le modifiche non sostanziali possono includere proposte della stazione appaltante o dell’appaltatore finalizzate al miglioramento dell’opera, alla riduzione dei costi o alla diminuzione dei tempi di realizzazione, sempre nel rispetto del quadro economico originario.

4. La rinegoziazione del contratto e la clausola del quinto d’obbligo

Un’importante innovazione introdotta dal nuovo codice è la possibilità di rinegoziare il contratto in caso di squilibrio economico sopravvenuto, senza necessità di sospendere l’esecuzione dell’opera. Se le parti non giungono a un accordo in tempi ragionevoli, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere un adeguamento dell’accordo (art. 120, comma 8).

Resta inoltre confermata la “clausola del quinto d’obbligo”, che consente alla stazione appaltante di imporre variazioni in aumento o in diminuzione fino al 20% dell’importo contrattuale, senza che l’appaltatore possa richiedere la risoluzione dell’accordo (art. 120, comma 9).

5. Conclusioni

L’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, nella sua versione aggiornata dal Correttivo 2024, costituisce un punto di riferimento fondamentale per la gestione delle modifiche contrattuali negli appalti pubblici. La disciplina attuale bilancia la necessità di flessibilità operativa con l’esigenza di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento.

L’obiettivo della norma è quello di evitare che le modifiche contrattuali diventino uno strumento per eludere le regole sugli affidamenti pubblici, garantendo al contempo la possibilità di adattare i contratti alle esigenze operative impreviste. L’applicazione rigorosa delle disposizioni contenute nell’articolo 120 rappresenta una garanzia per la corretta esecuzione degli appalti pubblici, limitando il rischio di abusi e contenziosi e favorendo il rispetto dei principi fondamentali del diritto amministrativo.

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