Risolto per Voi: ospitalità di un cittadino extracomunitario

Soggiorno ospitalità straniero

Di Michele Giuliano Perrone

Il cittadino straniero può entrare in Italia se è in grado di documentare il motivo e le condizioni del proprio soggiorno oltre che la disponibilità “dei mezzi utili” al proprio sostentamento durante il tempo del soggiorno e di quelli necessari per rientrare nello Stato di provenienza.

Sono consentiti, invece, gli ingressi sul territorio Nazionale per motivi di lavoro.

La normativa di riferimento sull’immigrazione e sulle condizioni del cittadino straniero, è rappresentata “dal Testo Unico sull’Immigrazione”. All’art.21 del predetto testo, vi sono le condizioni che permettono ai succitati cittadini di entrare nel territorio italiano in maniera regolare e per motivi di lavoro.

COSA BISOGNA FARE PER OSPITARE UN CITTADINO EXTRA UE IN MANIERA REGOLARE E PER MOTIVI DI LAVORO?

Per ospitare regolarmente un cittadino extra UE per motivi di lavoro, è obbligatorio presentare “la dichiarazione di ospitalità” alle autorità di Pubblica Sicurezza (Questura, Commissariato, Comune) entro 48 ore dall’arrivo del cittadino sul territorio italiano.

CHE COS’E’ LA DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’?

La dichiarazione è un documento fondamentale che dev’essere compilato e presentato tutte le volte in cui, chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio oppure ospita un cittadino extra UE oppure un apolide anche nel caso di parentela (tra le parti) o nel caso di cessione di proprietà e/o nel caso di godimento di beni immobili, ubicati nel territorio italiano.

COSA SUCCEDE SE NON VIENE FATTA E PRESENTATA LA DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’?

Come anzidetto, la dichiarazione è obbligatoria ai sensi della legge sull’Immigrazione (art. 7 d.lgs.286/98). Coloro i quali omettono di inviare, entro 48 ore, la “dichiarazione”, soggiacciono ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 160,00 a 1100,00.

COSA DEVE CONTENERE LA DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’?

Onde evitare errori grossolani nella compilazione, la dichiarazione, deve contenere:

  • I dati di chi ospita il cittadino straniero oltre che il periodo di ospitalità (può essere a tempo indeterminato il periodo nei casi di ricongiungimento familiare).
  • I dati anagrafici del cittadino straniero che si intende ospitare.
  • Il titolo in base al quale si rilascia la dichiarazione di ospitalità.

Vanno allegati inoltre i seguenti documenti:

  • La fotocopia del documento del dichiarante (CIE – PATENTE DI GUIDA O PASSAPORTO).
  • La copia di un documento del cittadino straniero ospitato (permesso di soggiorno – copia documento d’identità e passaporto).
  • La documentazione a prova del titolo dell’immobile (atto di proprietà, contratto di locazione /comodato d’uso gratuito).

CASI IN CUI È OBBLIGATORIO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

In Italia è obbligatorio presentare la dichiarazione nei seguenti casi:

  • Per soggiorni di breve durata (inferiori a giorni 90) per motivi di studi, turismo, affari, visite.
  • Per rinnovare o ottenere il proprio permesso di soggiorno e non si ha un contratto di affitto oppure un immobile di proprietà.

La dichiarazione non va presentata per i cittadini comunitari.

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ PER LE STRUTTURE RICETTIVE

I gestori di affittacamere, hotel, case vacanza e bed and breakfast, devono comunicare la presenza dei cittadini stranieri, esclusivamente tramite apposita piattaforma online.

Ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), l’obbligo della comunicazione deve avvenire entro 24 ore dall’arrivo in struttura. Nei casi di soggiorno inferiore a 24 ore, la predetta comunicazione va effettuata entro le 6 ore successive dall’arrivo in struttura. In caso di inottemperanza, sui gestori gravano sanzioni di tipo amministrativo.

DIFFERENZA TRA DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ E CESSIONE DEL FABBRICATO.

Per quel che concerne la “dichiarazione di cessione di fabbricati” essa ha un valore generale, in quanto prevede un obbligo a carico di chiunque ceda, a vantaggio di qualsivoglia persona (italiano, comunitario o straniero), la proprietà o l’uso di un fabbricato.

La dichiarazione di ospitalità (o di domicilio)”, invece, non si riferisce ai casi di cessione del fabbricato o porzione di esso, ma  a qualsiasi forma di ospitalità o alloggio soltanto nei confronti di cittadino straniero o apolide. Entrambe le comunicazioni, devono essere presentate da chiunque (persone fisiche o giuridiche) ceda ad altri a qualunque titolo, l’uso esclusivo di un fabbricato o di una sua singola parte oppure ospiti un cittadino straniero.

In definitiva, anche un inquilino o un conduttore può presentare le dichiarazioni di cui sopra e non solo il proprietario dell’immobile.

Condividi questo articolo!