Di Giuseppe Vecchio
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 794/2026, offre un chiarimento di particolare rilievo sui limiti entro cui può operare l’ordine della pubblica autorità, riaffermando un principio per certi versi “basilare”: l’ordine illegittimo non è in grado di trasformare una condotta vietata in un comportamento lecito.
Il caso sottoposto all’esame della Corte riguarda un cittadino straniero, residente in Italia e con patente sospesa, sorpreso alla guida di un veicolo immatricolato in Polonia, “reo” di aver spostato per pochi metri il veicolo, su richiesta di agenti di polizia locale in borghese per evitare intralci alla viabilità. Innanzi alla duplice violazione del Codice della strada, la difesa ha tentato di “spostare l’asse della responsabilità”, sostenendo che non si fosse in presenza di una vera e propria “circolazione”, bensì di un mero “spostamento” del veicolo, effettuato peraltro su ordine dell’autorità, in ossequio all’art. 650 c.p. che sanziona l’inottemperanza ad un provvedimento legalmente dato dall’autorità.
La Corte nella disamina afferma con chiarezza che, se l’ordine è illegittimo anche solo per “ignoranza” dell’autorità, la condotta vietata non può diventare automaticamente lecita in forza dell’art. 51 c.p. che “notoriamente” scrimina l’adempimento di un dovere imposto da un “ordine legittimo della pubblica autorità”. Nel momento in cui una persona con patente sospesa viene invitata a mettersi al volante, l’ordine è già intrinsecamente contrario alla legge, indipendentemente dal fatto che l’agente fosse o meno a conoscenza della “situazione amministrativa” del conducente destinatario dell’ordine.
Nella pronuncia la Cassazione approfondisce la distinzione, spesso evocata in altre pronunce tra “circolazione” e “guida/spinta del veicolo” del veicolo. Ai fini della qualificazione della circolazione non rilevano né la distanza percorsa, né la durata, né la finalità della manovra. Ogni movimento del veicolo realizzato mediante l’uso del motore e dei comandi di marcia integra una condotta di circolazione.
Il messaggio che sembra emergere dalla pronuncia, è che non si può prescindere dalla legalità dell’ordine impartito, perché un ordine illegittimo non tutela nessuno ed in particolare non tutela il pubblico ufficiale che lo ha disposto.










