Sanzioni per violazioni privacy

E’ possibile non applicarle in caso il titolare del trattamento si prodighi per porvi rimedio.

In caso di constatazione di una violazione di dati personali, l’autorità di controllo non è tenuta ad adottare una misura correttiva, in particolare una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di tale articolo 58, paragrafo 2, qualora un siffatto intervento non sia appropriato, necessario o proporzionato al fine di porre rimedio all’inadeguatezza constatata e garantire il pieno rispetto di tale regolamento.

Corte di Giustizia UE, sez. I, 26 settembre 2024, causa C-768/21

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f), dell’articolo 58, paragrafo 2, nonché dell’articolo 77, paragrafo 1,...

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