L’accesso agli atti di Polizia Giudiziaria: il caso del “manganello irregolare” del Comandante

320776 140308 sfollagente

Di Giuseppe Vecchio

La pronuncia del TAR Lazio n. 03274/2026 R.P.C. che respinge il ricorso avverso il diniego di accesso alla comunicazione di notizia di reato relativa a un sequestro operato da un ispettore della Polizia di Stato, offre lo spunto per alcune considerazioni sul rapporto tra limiti legali all’accesso documentale e accesso difensivo.

La vicenda origina dal sequestro di uno “sfollagente” effettuato da un ispettore nei confronti del Comandante della Polizia Municipale, ritenuto non conforme alla Legge 7 marzo 1986, n. 65. Il pubblico ministero non convalidava il sequestro, richiamando l’art. 4 della medesima legge e il D.M. 4 marzo 1987, n. 145, ritenendo non illecito il porto dello strumento nell’esercizio delle funzioni d’istituto, anche alla luce della normativa regionale.

Sul piano disciplinare, tuttavia, l’iniziativa contribuiva alla destituzione dell’ispettore. L’interessato chiedeva quindi l’accesso alla comunicazione di notizia di reato trasmessa all’autorità giudiziaria, al fine di verificare la corretta rappresentazione del quadro normativo e fattuale e valutare un’eventuale riapertura del procedimento disciplinare.

Il TAR respingeva il ricorso facendo applicazione dell’art. 24, comma 6, lett. c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, che esclude dall’accesso i documenti attinenti ad attività strettamente strumentali alla polizia giudiziaria e alle indagini.

Il profilo più rilevante della decisione riguarda il rapporto tra tale limite oggettivo e l’accesso difensivo. Nel caso concreto, infatti, l’istanza era funzionale alla tutela di una posizione giuridica direttamente incisa dal procedimento disciplinare, e dunque sorretta da un “interesse qualificato”.

La pronuncia in oggetto sembra privilegiare l’applicazione del limite normativo in termini pressoché “automatici” nonostante la giurisprudenza abbia progressivamente valorizzato l’accesso difensivo quale strumento collegato all’effettività della tutela giurisdizionale, richiedendo nella normalità un bilanciamento tra esigenze di “riservatezza investigativa” e diritto di difesa.

Resta quindi aperta la questione del “punto di equilibrio” tra la necessaria tutela dell’attività di polizia giudiziaria e l’esigenza di consentire al dipendente coinvolto in un procedimento disciplinare di disporre degli elementi conoscitivi utili alla piena tutela delle proprie ragioni.

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