Archiviazione ed autotutela

1345 multe polizia municipale

Il Prefetto di Pordenone chiarisce limiti e modalità dell’istituto.

Di Michele Mavino

La nota della Prefettura di Pordenone si inserisce in un ambito particolarmente delicato dell’attività sanzionatoria amministrativa, ossia quello del rapporto tra potere di accertamento degli organi di polizia stradale e potere di archiviazione, anche in autotutela, dei verbali di violazione al Codice della Strada.

Il documento ha il pregio di chiarire, con taglio operativo, un equivoco ancora piuttosto diffuso tra gli operatori: l’autotutela non è uno strumento libero e generalizzato, ma deve essere esercitata entro confini ben precisi, sia sotto il profilo normativo sia sotto quello procedurale.

In primo luogo, viene ribadito un principio cardine, e cioè che una volta che il verbale sia stato notificato nei termini di legge, il potere di archiviazione spetta in via ordinaria al Prefetto, nell’ambito del procedimento ex artt. 203 e 204 C.d.S.

L’intervento in autotutela dell’organo accertatore resta dunque eccezionale e residuale, ammissibile solo nelle ipotesi tipizzate e riconducibili a vizi evidenti, quali:

  • errore materiale nella trascrizione della targa;
  • errore nell’identificazione del soggetto;
  • altri errori oggettivi che incidono sulla riferibilità del fatto.

Si tratta, quindi, di una autotutela “tecnica” e non discrezionale, che non può trasformarsi in una rivalutazione nel merito dell’accertamento.

Particolarmente rilevante è il chiarimento sul fattore temporale, spesso sottovalutato nella prassi operativa. La Prefettura evidenzia che l’istanza di autotutela deve essere presentata entro i termini di ricorso (60 giorni), e che decorso tale termine, non è più possibile attivare validamente l’autotutela, e l’istanza diviene inammissibile.

Questo passaggio assume grande importanza pratica, perché evita che l’autotutela venga utilizzata come strumento surrettizio per aggirare i termini decadenziali previsti dal Codice della Strada.

Altro punto qualificante è rappresentato dall’onere di motivazione. Le richieste di archiviazione devono evidenziare chiaramente il vizio del verbale, ed essere supportate da elementi oggettivi e verificabili (documentazione, riscontri tecnici, verifiche interne). La Prefettura sottolinea che non è sufficiente una generica contestazione, ma è necessaria una dimostrazione concreta dell’errore, anche attraverso una autonoma rivalutazione da parte dell’organo accertatore. In assenza di tali presupposti, l’istanza non può trovare accoglimento.

Molto interessante è anche la distinzione, ripresa dalle circolari ministeriali richiamate (in particolare quella del 1995 e del 2000), tra errori materiali emendabili, che consentono un intervento in autotutela, e vizi procedimentali o valutativi, che invece richiedono l’intervento del Prefetto.

In questa prospettiva, l’autotutela non può essere utilizzata per correggere ex post un’attività istruttoria incompleta o una valutazione discrezionale errata, ma solo per eliminare errori evidenti che rendono il verbale non conforme alla realtà dei fatti.

In conclusione, la nota prefettizia sottolinea che l’autotutela, nel contesto del Codice della Strada, non è uno strumento di gestione flessibile del procedimento, ma un rimedio limitato, da utilizzare con estrema cautela e solo in presenza di errori oggettivi e dimostrabili.

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