Autonomia dei poteri sindacali e tutela dell’incolumità nell’esecuzione degli ordini di demolizione.
Di Giuseppe Vecchio
La sentenza n. 1622/2026 del TAR Campania offre l’occasione per riflettere sul rapporto, non sempre chiaro e lineare, tra poteri dell’autorità giudiziaria penale e poteri amministrativi esercitati dal Sindaco quale Ufficiale del Governo ai sensi dell’Articolo 54 del Testo Unico degli Enti Locali.
La vicenda trae origine dall’accertamento della natura abusiva del secondo piano di un edificio, a seguito dell’annullamento di un titolo edilizio in sanatoria. Nel parallelo con il relativo procedimento penale la Procura disponeva lo sgombero dell’immobile funzionale all’esecuzione dell’ordine di demolizione, misura confermata dalla Corte d’appello. Nello stesso contesto il Sindaco adottava un’ordinanza contingibile e urgente disponendo lo sgombero anche dell’unità abitativa posta al pianterreno, ritenendo necessario liberare l’intero stabile per garantire la sicurezza durante le operazioni di demolizione.
La Corte nel caso di specie ha ritenuto infondata la censura di invasione della sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria, in quanto il provvedimento sindacale non si configura come “esecuzione dell’ordine di demolizione” né come esercizio di “autotutela esecutiva” collocandosi invece nel diverso ambito della tutela dell’incolumità pubblica.
La pronuncia chiarisce quindi che il Sindaco non è un soggetto privo di “spazio d’azione” quando l’autorità giudiziaria interviene sulla medesima vicenda fattuale, non determinandosi alcuna illegittima e anomala sovrapposizione.
La decisione finisce dunque per rafforzare un orientamento giurisprudenziale che riconosce ampia autonomia ai poteri sindacali ex art. 54 TUEL, anche quando essi si innestano su vicende già oggetto di intervento dell’autorità giudiziaria.










