Non illegittima la possibilità di concederla per la seconda volta
Di Michele Giuliano Perrone
Con la sentenza n. 30/2026, depositata in data 17 marzo 2026, la Corte Costituzionale è tornata a trattare un tema fondamentale per giuristi e “addetti ai lavori”, ossia quello relativo “alla possibilità per un soggetto imputato di accedere per la seconda volta al beneficio dell’istituto della messa alla prova”.
LA QUESTIONE IN ESSERE
Il caso trattato dalla Suprema Corte, è quello relativo ad un soggetto imputato per il reato di cui l’art. 186 comma 4 bis del codice della strada – guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche – il cui legale chiedeva al Tribunale di Firenze l’istituto alternativo della messa alla prova per il suo cliente che ne aveva già beneficiato per un precedente reato la cui pena era inferiore a 4 anni di reclusione e da cui era stato prosciolto per esito positivo.
La vicenda in questione, veniva sollevata alla Corte dallo stesso Tribunale che, esaminando gli atti in essere sollevava una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art.168 bis comma 4 del Codice Penale, muovendo i seguenti punti:
- In base agli artt. 3 comma secondo, 27 comma terzo e 117 primo comma della Costituzione in combinato all’art. 6 paragrafo due della CEDU (CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL’UOMO).
- Inammissibilità o respingimento in quanto la disposizione censurata vieta di concedere per più di una volta la sospensione del procedimento penale con la messa alla prova.
- Manifesta infondatezza della questione trattata dal giudice fiorentino il quale sosteneva che la preclusione d’accesso ad un rito alternativo come la MAP ledesse il principio di presunzione d’innocenza, in quanto si tratterebbe di un’ammissione di colpevolezza.
IL PARERE DELLA CORTE ED IL FOCUS SULLA SENTENZA
La Corte, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate. Secondo i giudici la “previsione” respinta e censurata, non va a ledere la “presunzione d’innocenza”, perché il legislatore ha voluto in maniera discrezionale “offrire una sola volta alla persona rinviata a giudizio, la possibilità di evitare la celebrazione di un processo attraverso un percorso alternativo e riparativo”.
A tal riguardo la disciplina censurata trattata in queste righe, non va a ledere dei principi fondamentali che rinveniamo nella Costituzione, ossia:
- L’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzioni di, sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche).
- L’art. 27 comma 3 della Costituzione (divieto di trattamenti inumani e la finalità rieducativa della pena).
- L’art. 117 primo comma della Costituzione (potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle Regioni, nel rispetto costituzionale, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario europeo).
Il divieto di concedere per più di una volta la sospensione della pena con il rito della MAP, infine, è considerato funzionale in quanto persegue molteplici scopi non per ultimo quello di ridurre i procedimenti pendenti.
CHE COS’E’ L’ISTITUTO GIURIDICO DELLA MESSA ALLA PROVA
La MAP, è un istituto giuridico penale, introdotto nel 2014, che permette al soggetto imputato di estinguere il reato (a cui corrisponde una pena non superiore a 4 anni) svolgendo lavori di pubblica utilità, seguendo un programma di trattamento che sospende il processo.
Le caratteristiche principali di questo istituto giuridico sono le seguenti:
- Recupero sociale del reo e riparazione del danno con deflazione del processo penale.
- Risarcimento del danno cagionato alla vittima.
- Sospensione del processo per periodi fino a 2 anni per gli adulti e 3 per i minori e affidamento ai servizi sociali UEPE.
- Programmi terapeutici di recupero, svolgimento di lavori di pubblica utilità non retribuiti.
- Estinzione del reato a periodo di prova conclusa positivamente e dietro valutazione del giudice, evitando la condanna e l’iscrizione nel casellario giudiziale.










