Il tramonto del “falso grossolano”

Telecamere

Il caso dei sistemi di lettura targhe.

Di Giuseppe Vecchio

La sentenza 11331/2026 della Corte di Cassazione, si segnala per un passaggio interessante che, pur inserito in una vicenda piuttosto “frequente” consistente nell’utilizzo di targhe contraffatte, introduce un criterio di valutazione della grossolanità del falso che merita attenzione.

Nel caso di specie oggetto del ricorso, si sosteneva che le targhe apposte sull’autovettura fossero talmente rudimentali da risultare inidonee a ingannare chiunque, la Corte tuttavia valorizzava un aspetto specifico della vicenda: la targa era stata letta e registrata perfettamente da un sistema automatico di rilevazione “Targa System”, che aveva segnalato la corrispondenza con una numerazione già presente nelle banche dati delle forze dell’ordine. Da ciò il giudice di legittimità ricava un argomento decisivo: un dato che riesce a essere acquisito e trattato dal sistema di controllo predisposto proprio per identificare i veicoli non può essere considerato, sul piano logico prima ancora che giuridico, un “falso grossolano”.

Il passaggio è rilevante perché la Corte sembra spostare il parametro di valutazione dalla percezione visiva immediata che “tradizionalmente” ha alimentato la categoria del c.d. “falso grossolano” alla capacità del segno falsificato di “entrare” nel circuito di rilevazione effettuata con strumenti automatici e a produrre un risultato coerente con i dati registrati, qualificando che il falso non è affatto percepibile come tale in modo immediato e inequivoco.

In questa prospettiva, la Corte afferma implicitamente che nell’attuale epoca storica, la soglia della grossolanità del falso non può più essere valutata soltanto con categorie tradizionali, legate alla percezione umana del documento o del segno. La capacità di “ingannare” non riguarda più esclusivamente l’osservatore umano, ma anche e forse soprattutto il livello di sofisticazione dell’infrastruttura tecnica attraverso cui oggi si realizza ogni forma di controllo massivo.

Ed è proprio questo aspetto che rende la decisione interessante, perché mostra come anche categorie tradizionali del diritto penale come la “grossolanità” del falso stiano progressivamente adattandosi a un contesto di verifica sempre più avanzato dal punto vista tecnologico.

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