La Corte Costituzionale salva l’attuale regime autorizzatorio da parte dell’Ente Proprietario.
Di Michele Mavino
La sentenza n. 65/2026 della Corte costituzionale offre importanti chiarimenti sul regime del soccorso stradale.
Il giudizio prende le mosse dalla contestazione dell’art. 175, comma 12, del Codice della strada, nella parte in cui subordina l’attività di soccorso e rimozione dei veicoli a preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada. La Corte, pur dichiarando inammissibile la censura riferita all’art. 13 Cost., affronta nel merito le doglianze relative agli artt. 3, 41 e 97 Cost., ritenendole non fondate.
La pronuncia valorizza il contesto normativo complessivo, evidenziando come il regime autorizzatorio non sia espressione di una discrezionalità arbitraria dell’ente gestore, ma si inserisca in un sistema articolato di regole tecniche e organizzative finalizzate a garantire standard elevati di sicurezza. In questa prospettiva, l’attività di soccorso stradale viene qualificata come servizio con rilevanza pubblicistica, connotato da esigenze di tempestività, coordinamento e qualificazione tecnica degli operatori .
Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte esclude la violazione della libertà di iniziativa economica privata, ritenendo che il limite imposto dall’autorizzazione preventiva sia proporzionato e giustificato dall’esigenza di tutela dell’incolumità degli utenti della strada, configurandosi come tipica espressione della funzione conformativa dell’art. 41 Cost. in presenza di interessi pubblici primari . Analogamente, non viene ravvisata alcuna disparità di trattamento tra operatori, in quanto l’accesso al mercato resta aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, secondo una logica di “concorrenza nel mercato” e non di contingentamento.
La sentenza rafforza anche la legittimità del sistema sanzionatorio collegato agli interventi non autorizzati, anche quando effettuati in condizioni apparentemente “sicure” come sulle le piazzole di sosta delle autostrade. La Corte, infatti, esclude la necessità di distinguere tra interventi di mera assistenza tecnica e attività di rimozione, sottolineando come l’intero contesto autostradale sia intrinsecamente caratterizzato da elevati livelli di rischio.










