Querela

Attenzione alla ricezione di atti tramite delega.

Di Michele Mavino

La direttiva n. 5/2026 della Procura della Repubblica di Parma affronta un tema apparentemente semplice, ma che nella pratica operativa quotidiana delle forze di polizia e degli uffici riceventi le denunce-querela assume un rilievo tutt’altro che marginale, inficiando la legittimazione del soggetto che propone querela.

Il documento nasce dall’esigenza di contrastare una prassi che, soprattutto negli ultimi anni, si è diffusa in maniera piuttosto frequente, ossia la presentazione della querela da parte di soggetti genericamente qualificati come “delegati” della persona offesa. La Procura richiama però con decisione il quadro normativo codicistico, ricordando che la querela, quale manifestazione della volontà punitiva della persona offesa, può essere presentata esclusivamente dal diretto interessato oppure da un procuratore speciale formalmente investito del relativo potere.

La distinzione tra semplice delega e procura speciale non è meramente terminologica, ma produce conseguenze processuali estremamente rilevanti. L’articolo 337 c.p.p., richiamato nella direttiva, stabilisce infatti che la querela può essere proposta personalmente oppure “a mezzo di procuratore speciale”, mentre l’articolo 122 c.p. impone che tale procura sia conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ne deriva che una delega informale, anche se redatta per iscritto e sottoscritta dall’interessato, non è sufficiente a trasferire il potere di proporre querela.

La direttiva assume quindi particolare interesse per gli operatori di polizia giudiziaria, chiamati quotidianamente a ricevere atti di querela in materie molto eterogenee: danneggiamenti, diffamazioni, truffe, reati informatici, appropriazioni indebite, violazioni in ambito familiare o condominiale. In molti casi, soprattutto quando la persona offesa è anziana, residente fuori provincia o impossibilitata a presentarsi personalmente, si tende a ritenere sufficiente una delega conferita ad un familiare o ad altro soggetto di fiducia. La Procura di Parma chiarisce invece che tale prassi espone il procedimento al concreto rischio di declaratoria di inammissibilità della querela, con possibili effetti irreversibili laddove, nel frattempo, siano decorsi i termini per la proposizione.

Per questo motivo, il Procuratore richiama espressamente la necessità che gli uffici “verifichino” la qualità del soggetto presentatore della querela, attribuendo quindi alla polizia giudiziaria un ruolo di filtro preliminare sulla regolarità formale dell’atto. Non si tratta di una valutazione sul merito della notizia di reato, ma di un controllo di legittimazione che assume natura essenziale ai fini della procedibilità.

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