Di Ilaaria Salmi
Il recente via libera preliminare da parte del Consiglio dei Ministri agli schemi di decreto legislativo per l’attuazione dell’AI Act europeo delinea il primo quadro normativo nazionale organico per la gestione delle tecnologie avanzate, con un impatto profondo e diretto sulle attività della Polizia Locale e della sicurezza urbana.
L’intera impiantistica regolatoria si fonda sul principio cardine del controllo umano, traducendosi in un approccio strettamente antropocentrico. Questo significa che l’intelligenza artificiale deve essere intesa esclusivamente come un ausilio investigativo o gestionale per il personale in divisa, escludendo categoricamente qualsiasi automatismo decisionale.
La macchina ha il compito di supportare l’analisi dei dati, ma la responsabilità finale, il discernimento e l’adozione di qualsiasi provvedimento rimangono una prerogativa esclusiva dell’operatore di polizia.
All’interno di questo perimetro, la nuova disciplina introduce limitazioni molto rigide per quanto riguarda l’uso dei sistemi di videosorveglianza cittadina e la tutela dei diritti fondamentali della persona. L’identificazione e il riconoscimento facciale in tempo reale tramite telecamere stradali nei luoghi pubblici sono vietati in via ordinaria. Tale pratica diventa legittima per la Polizia Locale solo in via eccezionale e per specifiche esigenze di sicurezza pubblica, come il rintraccio di minori o persone scomparse, la prevenzione di pericoli imminenti per l’ordine pubblico e la localizzazione di indiziati per reati di estrema gravità.
Dal punto di vista procedurale, l’attivazione di questi sistemi richiede sempre la tassativa autorizzazione dall’autorità giudiziaria su richiesta motivata, con un’efficacia temporale che non può superare i quindici giorni. Anche nei casi di assoluta urgenza, in cui l’avvio della sorveglianza biometrica è consentito immediatamente, resta l’obbligo di richiedere la convalida successiva al magistrato; in caso di diniego, l’uso va interrotto e i dati raccolti devono essere distrutti. Inoltre, viene posto un divieto assoluto alla pratica dello scraping, impedendo ai Comandi di alimentare i propri database attraverso la raccolta massiva e indiscriminata di immagini prelevate dal web o dai social network.
Una regolamentazione specifica investe anche l’analisi biometrica effettuata a posteriori su registrazioni o filmati già acquisiti dagli impianti comunali.
Questa tecnologia può essere attivata esclusivamente dopo la commissione di un reato, o di un tentativo di reato, con l’unico scopo di individuare i presunti autori attraverso riscontri oggettivi e verificabili. Per garantire la tutela della riservatezza, i file biometrici estratti per la comparazione possono essere conservati localmente per un periodo massimo di sette giorni prima della cancellazione automatica, mentre i registri degli accessi al sistema, i cosiddetti log, devono essere protetti e mantenuti non modificabili per cinque anni. Per garantire che questa transizione










