Autovettura con telaio modificato e compendio di furto, venduta sul mercato

Lojack furti auto 2025 statistiche veicoli recuperati

Per la Cassazione non è veicolo di provenienza illecita, ma  vendita di un bene diverso.

Di Michele Giuliano Perrone

Siamo alla ricerca di un’autovettura perché magari la nostra inizia ha sbuffare ed avere qualche problema meccanico e/o tecnico che ci costringe  a far visita, molto spesso, al nostro meccanico di fiducia. Vediamo un annuncio pubblicato di quella autovettura che potrebbe fare al caso nostro, contattiamo il venditore, la visioniamo e la compriamo. Dopo qualche tempo però ci accorgiamo, perché  fermati dagli Organi di Polizia Stradale, che il telaio del veicolo  corrisponde ad uno diverso! Cosa fare? C’è lo dice la Cassazione con un importante sentenza.

Con la sentenza n. 16620, depositata in data 27 maggio 2026, la Corte di Cassazione Civile – Seconda Sezione interviene sulla questione “ut supra”, asserendo che: “un’autovettura con il numero di telaio contraffatto e risultata oggetto di furto, non può considerarsi un bene illecito, tale da rendere nullo il contratto di compravendita ma, bensì, di un ipotesi di inadempimento contrattuale per il principio giuridico “per aliud pro alio” ossia la consegna di un bene completamente diverso da quello stabilito all’atto di vendita.

L’ORIGINE DELLA VICENDA

La vicenda trae origine dalla compravendita di un’autovettura Range Rover del valore complessivo di oltre 42.000 euro, acquistata dalla società di un noto brand sponsorizzato in tv. La succitata società  aveva acquistato l’auto in una concessionaria di Cerignola (FG).

Successivamente l’autovettura de qua, era stata rivenduta ad un soggetto terzo che da lì a poco, aveva scoperto l’amara verità, il numero del telaio contraffatto, non aveva corrispondenza con quello del motore e lo stesso veicolo risultava essere compendio di furto.

Ottenuta la risoluzione del contratto di compravendita per il terzo acquirente, l’azienda chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia la concessionaria. In giudizio di primo grado, le richieste di ristoro danni erano state respinte e le accuse al proprietario della concessionaria ararchiviate. In Appello, invece, la Corte di Bari, aveva ribaltato la sentenza dichiarando una nullità del contratto con la motivazione di “oggettiva illiceità del bene”.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE ED IL FOCUS SULLA SENTENZA

“Gli ermellini” vagliando l’intera vicenda, hanno ritenuto illogica la sentenza della Corte d’Appello,  chiarendo un principio cardine in giurisprudenza, ovvero:” una cosa, non può mai essere illecita in sé, in quanto l’illiceità può essere riferita soltanto ad azioni o ad omissioni di natura umana intorno alla cosa oggetto di disputa”.

D’altro canto gli stessi giudici  sostengono che, di un’autovettura compendio di furto, non è illecita l’esistenza,  bensì il commercio e, se le parti coinvolte nella compravendita ignorano senza colpa la provenienza furtiva, sono esclusi i reati di ricettazione o incauto acquisto, rendendo il contratto valido e con pieno valore.

La Cassazione di conseguenza rinviava il tutto alla Corte d’Appello, consolidando un dettato giurisprudenziale in cui si sancisce che la consegna di un veicolo con numero di telaio e motore alterati, integra un grave inadempimento contrattuale con il quale l’acquirente finale riceve un grave danno per il non utilizzo del bene.

IL PRINCIPIO DELLA VENDITA DI ALIUD PRO ALIO

Nel sistema civilistico italiano, tale principio non è disciplinato da un articolo ben preciso,  bensì è un’elaborazione avallata spesso dalla Cassazione (vendita di una cosa per un’altra), che trova il suo fondamento sulle regole generali delle obbligazioni del venditore e sulla risoluzione per inadempimento. Tra queste norme troviamo:

  1.  ART. 1476 del CODICE CIVILE: si stabilisce nell’ articolo de quo, sia  la consegna che  la garanzia a tutela del bene o della cosa acquistata. Difatti nella compravendita di un bene,consegnare una cosa totalmente diversa costituisce inadempimento contrattuale.
  • ART 1453 DEL CODICE CIVILE: è la norma che tutela il compratore, difatti nei contratti a prestazione corrispettive, se una delle parti non adempie alle sue obbligazioni, l’altra può chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto.

Come abbiamo avuto modo di analizzare in queste righe, la qualificazione dell’inadempimento come aliud pro alio, garantisce enormi vantaggi all’acquirente come:

  • Nessuna decadenza: il compratore non decade dal diritto di far valere il proprio reclamo se non lo denuncia entro 8 giorni, ex art. 1495 c.c.
  • Prescrizione ordinaria: l’azione di risoluzione per inadempimento è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 1446 c.c.
  • Diritto al risarcimento: il compratore può richiedere sia lo scioglimento del contratto con la restituzione della somma versata, sia il risarcimento del danno subito secondo le regole generali.

Condividi questo articolo!