Trasporto strutture ricettive ed agenzie viaggi

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Chiarimenti ministeriali sull’utilizzo di mezzi immatricolati ad uso proprio.

Di Michele Mavino

La risposta fornita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Federazione Italiana delle Imprese di Noleggio Auto e Bus con Conducente riguarda l’annosa questione della possibilità per strutture ricettive e agenzie di viaggio di effettuare servizi di trasporto con veicoli immatricolati ad uso proprio senza incorrere nell’esercizio abusivo di attività di trasporto pubblico non di linea.

Tutto nasce dalla richiesta di Federnoleggio di ottenere un chiarimento ministeriale avente efficacia generale circa la liceità dei servizi di trasporto offerti da alberghi e agenzie di viaggio ai propri clienti mediante autovetture immatricolate ad uso proprio, quindi prive delle autorizzazioni previste dalla legge quadro n. 21/1992 per taxi e noleggio con conducente. Il Ministero, pur senza emanare una nuova circolare interpretativa, richiama una propria nota storica del 17 novembre 2009, protocollo n. 99365, che ancora oggi viene considerata il principale riferimento interpretativo in materia.

Il cuore del ragionamento ministeriale ruota attorno all’articolo 82 del Codice della strada, norma che disciplina la distinzione tra uso proprio e uso di terzi dei veicoli. Come noto, il legislatore individua nell’esistenza di un corrispettivo e nell’interesse perseguito gli elementi che caratterizzano l’uso di terzi. Il Ministero ricorda che non ogni trasporto effettuato nell’interesse di soggetti diversi dall’intestatario del veicolo integra automaticamente un’attività di trasporto pubblico. Occorre infatti verificare se esista un corrispettivo economico specificamente riferibile al servizio di trasporto.

Proprio su questo punto la nota del 2009 sviluppa una lettura significativa. Il Ministero afferma che il trasporto di cortesia effettuato da una struttura alberghiera nei confronti dei propri clienti può rimanere nell’ambito dell’uso proprio quando il servizio sia strettamente accessorio all’attività principale dell’impresa e non determini un autonomo corrispettivo economico. Viene evidenziato come il costo del trasporto possa essere considerato irrilevante sotto il profilo economico qualora sia assorbito nei costi generali dell’attività ricettiva e non incida sul prezzo praticato al cliente. In altre parole, il trasferimento dalla stazione ferroviaria, dall’aeroporto o da altri punti di interesse verso l’albergo può essere qualificato come semplice servizio accessorio o di cortesia se non costituisce un’attività economicamente autonoma.

L’aspetto più interessante della recente risposta ministeriale è che tale criterio interpretativo viene ora ritenuto applicabile anche alle agenzie di viaggio. Si tratta di un’estensione non banale, poiché il settore turistico ha conosciuto negli ultimi anni una crescente offerta di servizi integrati nei quali il trasporto rappresenta spesso un elemento complementare rispetto al pacchetto principale. Secondo il Ministero, nelle more di eventuali modifiche legislative, i principi elaborati nel 2009 per gli alberghi possono essere utilizzati anche per valutare la liceità dei trasporti effettuati dalle agenzie di viaggio con veicoli immatricolati ad uso proprio.

La posizione ministeriale appare coerente con l’impostazione tradizionale dell’articolo 82 CdS, ma lascia inevitabilmente aperte alcune zone d’ombra operative. Stabilire quando un servizio di trasporto sia realmente accessorio e quando invece costituisca un’attività economicamente autonoma non è sempre agevole. La stessa nota del 2009 evidenziava come la presenza di un corrispettivo specifico, distinto e aggiuntivo rispetto alla prestazione principale, rappresenti un indice significativo della sussistenza di un’attività di trasporto svolta nell’interesse di terzi. Veniva infatti richiamato il caso di strutture alberghiere che offrono trasferimenti turistici verso destinazioni diverse da quelle strettamente funzionali al soggiorno del cliente, soprattutto quando tali servizi siano remunerati separatamente. In tali situazioni il rischio di sconfinare nell’ambito del trasporto pubblico non di linea diventa concreto.

E’ di tutta evidenza come il controllo di queste situazioni border line sia tutt’altro che agevole, e rischia, in caso di accertamento di illeciti, di instaurare contenziosi dall’esito incerto.

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