Podcast – Ricostruzione dei sinistri e videosorveglianza

Investimento pedone

Un provvedimento del Garante assai restrittivo offre diversi spunti di riflessione.

Di Michele Mavino

Il provvedimento del Garante nei confronti del Comune di Reggio Calabria ha suscitato un dibattito particolarmente interessante tra gli operatori della polizia locale, soprattutto perché affronta un tema che da anni rappresenta uno dei nodi più delicati nella gestione dei sistemi di videosorveglianza urbana: il rapporto tra la finalità per cui le telecamere sono state installate e l’utilizzo concreto delle immagini raccolte.

Se da un lato appare condivisibile il richiamo dell’Autorità al principio di limitazione della finalità previsto dal GDPR, dall’altro alcune conclusioni del provvedimento rischiano di generare una lettura eccessivamente restrittiva delle attività di accertamento svolte dalla polizia locale, soprattutto quando queste si collocano nell’ambito dell’acquisizione di fonti di prova e della ricostruzione di fatti potenzialmente rilevanti sotto il profilo penale.

Sul primo punto il Garante coglie certamente un aspetto essenziale. Le telecamere installate nell’ambito dei Patti per l’attuazione della sicurezza urbana trovano la loro base normativa negli articoli 4 e 5 del decreto-legge n. 14/2017 e sono finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e predatoria. Oltre ciò, esistono alcune residuali ipotesi, recentemente introdotte dal legislatore in materia ambientale (v. il d.l. 8 agosto 2025, n. 116, c.d. “Decreto terra dei fuochi”, convertito con la l. 3 ottobre 2025, n. 147, che ha novellato sia l’art. 255 del 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico Ambientale, sia l’art. 201 del Cds). Non possono quindi essere considerate, in via generale, strumenti destinati all’accertamento automatico delle violazioni del Codice della strada.

Sotto questo profilo appare corretto affermare che una telecamera installata per la sicurezza urbana non possa trasformarsi automaticamente in un dispositivo per elevare verbali “da remoto” in assenza delle specifiche condizioni previste dall’articolo 201 del Codice della strada. Il legislatore ha infatti disciplinato in modo puntuale i casi nei quali l’accertamento differito delle violazioni è consentito mediante apparecchiature omologate o approvate, prevedendo un sistema di garanzie che non può essere aggirato utilizzando genericamente le immagini provenienti dalla videosorveglianza urbana. Fin qui il ragionamento dell’Autorità appare coerente e difficilmente contestabile.

Le criticità emergono però quando il Garante sembra assimilare l’acquisizione delle immagini finalizzata alla ricostruzione di un incidente stradale ad una forma di accertamento amministrativo differito non consentita. Nella realtà operativa della polizia locale la visione di un filmato non coincide necessariamente con l’elevazione automatica di una sanzione. Molto spesso le immagini rappresentano semplicemente uno degli elementi istruttori disponibili per ricostruire la dinamica dei fatti, insieme alle testimonianze, ai rilievi planimetrici, alle dichiarazioni delle parti coinvolte, alle tracce presenti sul luogo e agli accertamenti tecnici successivamente svolti. È proprio questo passaggio che appare meno convincente nel provvedimento. Il rischio è infatti quello di confondere due piani distinti, cioè l’utilizzo della videosorveglianza come sistema automatico di accertamento delle violazioni e l’acquisizione di elementi probatori utili alla ricostruzione di un fatto già avvenuto.

Si tratta di attività profondamente diverse sotto il profilo giuridico.

Particolarmente discutibile appare poi il ridimensionamento operato dal Garante rispetto all’articolo 13 della legge n. 689/1981. La norma attribuisce agli organi addetti al controllo il potere di assumere informazioni e procedere a rilievi tecnici e descrittivi necessari all’accertamento delle violazioni amministrative.

Tradizionalmente tale disposizione è stata interpretata in senso ampio, riconoscendo agli organi accertatori la possibilità di acquisire ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti. In quest’ottica fotografie, filmati, registrazioni e documentazione tecnica costituiscono strumenti istruttori ordinariamente utilizzabili per verificare la sussistenza di un illecito amministrativo.

È vero che il Garante osserva come nel caso concreto non si trattasse di immagini raccolte direttamente dagli operatori sul luogo del sinistro, bensì di registrazioni provenienti da un sistema installato per finalità differenti. Tuttavia la conclusione secondo cui l’articolo 13 sarebbe del tutto inconferente appare probabilmente eccessiva, soprattutto considerando che la norma non pone particolari limitazioni circa la provenienza degli elementi documentali acquisiti, purché la loro utilizzazione avvenga nel rispetto delle disposizioni che ne regolano la disponibilità.

La parte del provvedimento che suscita le maggiori perplessità è però quella relativa alle attività di polizia giudiziaria.

Il Comune aveva sostenuto che l’acquisizione delle immagini fosse stata effettuata inizialmente per assicurare le fonti di prova ai sensi dell’articolo 348 del codice di procedura penale, considerato che l’incidente aveva provocato lesioni ad una persona e che, nell’immediatezza dei fatti, non era possibile escludere una futura rilevanza penale dell’evento. Il Garante ritiene tale argomentazione insufficiente, osservando che la prognosi fosse di dieci giorni e che, in assenza di querela, mancava una condizione di procedibilità.

Ed è proprio qui che il ragionamento appare meno persuasivo. La procedibilità e l’esistenza del reato sono concetti distinti. Anche in presenza di un reato perseguibile a querela, la polizia giudiziaria conserva il dovere di assicurare le fonti di prova e di svolgere le attività urgenti previste dal codice di procedura penale. Del resto, l’articolo 348 c.p.p. impone agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del responsabile, proprio per evitare che prove potenzialmente decisive vadano disperse.

Affermare che una prognosi inferiore a venti giorni riduca significativamente l’interesse investigativo dell’evento rischia pertanto di non cogliere pienamente la logica del sistema processuale penale. Come è stato opportunamente osservato, il fatto che possa mancare una condizione di procedibilità non elimina la possibilità né, in molti casi, il dovere di svolgere attività investigative preliminari.

Probabilmente il punto centrale della vicenda non dovrebbe essere individuato nell’acquisizione delle immagini, bensì nel loro successivo utilizzo. Se infatti la polizia locale acquisisce un filmato per finalità di polizia giudiziaria, assicurando una possibile fonte di prova nell’immediatezza di un incidente con feriti, tale attività trova un solido fondamento negli articoli 55, 348 e seguenti del codice di procedura penale.

Diversa è la successiva decisione di utilizzare quelle stesse immagini per contestare una violazione amministrativa del Codice della strada.È su questo passaggio che si concentra correttamente il richiamo del Garante al principio di limitazione della finalità. Tuttavia il provvedimento sembra talvolta sovrapporre il momento dell’acquisizione probatoria con quello dell’utilizzo amministrativo delle immagini, con il rischio di generare incertezza interpretativa tra gli operatori.

La vicenda rischia quindi di scoperchiare il vaso di Pandora di un problema più ampio. Le città sono oggi coperte da sistemi di videosorveglianza sempre più estesi, capaci di documentare incidenti, danneggiamenti, omissioni di soccorso, fughe dopo sinistri e numerose altre condotte di interesse pubblico. Continuare a ragionare secondo compartimenti stagni tra sicurezza urbana, polizia giudiziaria e polizia amministrativa rischia di non tenere conto dell’evoluzione tecnologica e delle concrete esigenze operative degli enti locali. Il principio di finalità deve certamente essere preservato, ma dovrebbe essere contemperato con una disciplina normativa più chiara che individui espressamente i casi nei quali le immagini raccolte per finalità di sicurezza urbana possano essere utilizzate anche per l’accertamento di illeciti amministrativi o per la ricostruzione di sinistri stradali. In assenza di un intervento legislativo chiaro ed esaustivo, il rischio è che si continui a oscillare tra interpretazioni estremamente restrittive e prassi operative molto più ampie, con inevitabili incertezze operative. Lo stesso, sacrosanto concetto di Privacy è in pericolo, e rischia di essere confuso con il diritto di poter tenere qualsiasi comportamento con la ragionevole certezza di non essere identificato.

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