di Stefano MANINA
Più giorni passano, meglio si analizza la questione e più dubbi e criticità operative emergono dall’ attenta lettura del provvedimento n°341/2026 del Garante della Privacy, che come la nostra redazione ha già evidenziato e commentato è intervenuto a gamba tesa sulla questione dell’utilizzo della videosorveglianza urbana per finalità legate all’accertamento delle infrazioni al Codice della Strada ed alla ricostruzione delle dinamiche dei sinistri stradali.
Rimandando in particolare alle considerazioni autorevoli fatte dal collega Giacomo Pellegrini
si vuole oggi porre in evidenza ulteriori conseguenze operative sull’attività amministrativa e di infortunistica stradale in capo ai Comadi di Polizia Locale che, a parere di chi scrive, evidenziano ulteriormente come il ragionamento del Garante rischi di creare un corto circuito normativo e amministrativo.
Infatti, atteso che per le motivazioni già illustrate mancherebbe la base giuridica per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza comunale e dei filmati da essi scaricati per le attività di infortunistica stradale, per la ricostruzione delle dinamiche dei sinistri stradali, specie quando non rappresentino profili di natura penale e per al conseguente contestazione di eventuali illeciti accertati in fase di rilievo unicamente, o anche solo unitamente all’utilizzo di tali filmati, chi scrive si pone alcune domande che verrebbe voglia di indirizzare proprio al Garante oltre a chi avrà la pazienza di leggerci.
Come dovrà comportarsi un comando di polizia locale che si dovesse, come spesso accade, essere interessato da una richiesta atti di un privato cittadino, di un avvocato, o di un assicuratore che richiedono i filmati d un sinistro il più delle volte di lieve entità o con soli danni materiali, per il quale non è stato richiesto il rilievo sul posto da parte della polizia locale?
Sappiamo infatti che in diverse e concordanti occasioni sia la dottrina che la giurisprudenza che lo stesso Garante hanno chiarito che un filmato della videosorveglianza comunale è a tutti gli effetti un documento amministrativo e che quindi, dimostrato l’interesse, deve essere consegnato al richiedente.
E di qui il pardosso… se interviene per il rilievo una pattuglia della polizia locale non può avvalersi, secondo il Garante dei filmati per il rilievo e la contestazione di eventuali violazioni al codice della strada, mantre invece periti, avvocati assicuratori e liquidatori, possono lecitamente avere tali filmati e sulla loro base fondare pretese riscarcitorie o procedere alla liquidazione dei danni ?
E ancora … Sappiamo, anzi anche noi abbiamo più volte suggerito, come per superare alcuni dubbi legittimi in materia di privacy, molti comandi in questi frangenti piuttosto di consegnare tout court il filmato al richiedente preferiscano, in modo più professionale e aderente agli obblighi derivanti dall’articolo 12 CdS, rilevare il sinistro in maniera postuma fondandosi sulle dichiarazioni dei coinvolti, e poco più.
Infatti, essendo spesso inesistenti o inaffidabili i testimoni, irrisori i danni dei veicoli e non più verificabile la posizione terminale degli stessi e lo stato dei luoghi, i filmati della videosorveglianza diventano quasi l’unico elemento certo per ipotizzare la dinamica dell’evento.
Ma se non si possono usare cosa avviene? Si rimanda a casa il richiedente a mani vuote non ottemperando così ai doveri imposti dal codice agli organi di polizia stradale? O si diventa meri verbalizzatori delle dichiarazioni dei coinvolti senza fare altro mettendo in campo un’attività assolutamente inutile?
Di più se un cittadino lamentasse un sinistro senza feriti con un altro veicolo poi allontanatosi e datosi alla fuga di cui non è in grado di riferire la targa, la polizia locale non potrà usare le telecamere per identificarlo, perché se no rischia di dover contestare la prevista violazione amministrativa di cui all’art. 189 CdS ?
E infine, sempre stando al ragionamento del Garante, gli operatori di polizia stradale non possono utilizzare le immagini di videosorveglianza per la ricostruzione di un sinistro che quindi non possono entrare nel fascicolo o essere citate, ma se come spesso avviene loro in prima persona o i loro colleghi della centrale operativa dovessero comunque aver visionato il sinistro, siamo così sicuri che non ne sarebbero comunque condizionati o suggestionate nel ricostruire la dinamica?
Come si vede molte sono le criticità derivanti da questo provvedimento che sottolineano come l’ Autorità Garante correttamente interessata da un cittadino, nelle sue valutazioni assolutamente rigorose sotto il profilo della tutela dei dati personali abbia, a parere di chi scrive, travalicato le sue competenza andando a limitare o regolamentare attività di accertamento che una norma superiore, ovvero la legge disciplina in modo netto e chiaro sia dal punto di vista amministrativo ovvero la Legge 689/81, che della circolazione stradale ( il Codice della Strada) che dal punto di vista dell’attività di polizia giudiziaria (codice di procedura penale).
Per questo continuiamo a giudicare in modo molto critico e perplesso l’indirizzo preso dal Garante che per usare un termine a lui caro e ricorrente nella normativa in materia di trattamento dati forse non ha considerato in modo del tutto corretto il bilanciamento degli interessi in gioco.









