Sanzionato dal Garante della Privacy il Comandante che diffonde il nominativo dell’agente accusato di turbare “il benessere lavorativo”.
Di Francesco De Santis
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali e la Corte di Cassazione, con la sentenza Civile sez. II 21 maggio 2026, n. 15626, hanno sanzionato il Comandante di un corpo di Polizia Locale per aver diffuso dei dati di un agente all’interno del Comando nell’ambito di un procedimento disciplinare. Il nominativo era contenuto in un atto inviato ad altri colleghi ed uffici comunali, in cui si accusava l’agente di turbare il “benessere lavorativo”.
La pronuncia riafferma che la tutela del benessere lavorativo non giustifica la gogna mediatica interna o la divulgazione di dati personali su canali di comunicazione non strettamente necessari. Nello specifico, le motivazioni e le violazioni accertate includono la diffusione illecita di dati (nello specifico di nome ed accusa, circostanza risultata sproporzionata e non necessaria per la gestione della pratica), violazione della privacy in relazione al trattamento non conforme ai principi di minimizzazione e liceità, mancato rispetto della trasparenza.
Il Comandante della Polizia Locale, anche a fronte di una missiva anonima, diffusa via mail ai propri agenti, nella quale veniva nominato il collega accusato di turbare il benessere lavorativo e di aumentare divisioni, contrasti e polemiche fra i dipendenti, ha violato la protezione dei dati personali, divenendo poi destinatario di sanzione amministrativa irrogata dal Garante della Privacy all’ente locale.
A fronte di una nota ricevuta dal “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, il Comandante della Polizia Locale tramite mail inviava ai propri dipendenti copia di una lettera anonima contenente giudizi negativi sul comportamento in ambito lavorativo di un dipendente in servizio presso la Polizia Locale ed un questionario con cui si chiedeva ai destinatari della comunicazione se condividessero o meno i giudizi riportati nella lettera anonima. Detta comunicazione, eccedente rispetto all’interesse perseguito dal datore di lavoro, conduceva ad una sanzione amministrativa di 10 mila euro irrogata dal Garante della privacy.
In materia di protezione dei dati personali, il datore di lavoro pubblico può svolgere attività istruttorie preliminari rispetto a eventuali procedimenti disciplinari, ma il trattamento dei dati dei dipendenti deve comunque rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione previsti dal Regolamento UE 2016/679. È quindi illecito il trattamento effettuato mediante diffusione, all’interno del Corpo di polizia locale, di una lettera anonima contenente giudizi negativi su un dipendente, accompagnata da un questionario volto a raccogliere la condivisione o meno di tali valutazioni. La pregressa conoscenza informale della lettera non esclude la violazione, poiché l’invio ufficiale del documento e la richiesta di esprimere un giudizio costituiscono un trattamento ulteriore ed eccedente rispetto alle finalità perseguite. La mancata comunicazione al Garante dei dati di contatto del DPO è inoltre autonomamente sanzionabile.









