La posizione del Garante continua a far discutere
Di Giacomo Pellegrini
Sta destando un grande dibattito il provvedimento n°341/2026 del Garante della Privacy (clicca qui per notizia e commento), che è intervenuto a gamba tesa sulla questione dell’utilizzo della videosorveglianza urbana per finalità legate all’accertamento delle infrazioni al Codice della Strada ed alla ricostruzione delle dinamiche dei sinistri stradali.
Come noto, il provvedimento del Garante ha avuto origine dal reclamo di una cittadina nei confronti di un comune in quanto, a seguito di un incidente stradale che aveva visto coinvolto un pedone il quale aveva riportato lesioni con prognosi di dieci giorni, il Comando di Polizia Locale aveva estratto i filmati da una telecamera di videosorveglianza installata sul territorio, che era stato originariamente installato e finanziato nell’ambito di un “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” siglato con la Prefettura, utilizzando le immagini per ricostruire la dinamica del sinistro ed elevare un verbale amministrativo di contestazione alla conducente, nonché trasmettere copia del video all’Ufficio della Motorizzazione Civile al fine di sollecitare e valutare la revisione della patente di guida della reclamante. Come visto, il Garante ha accertato una violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e, soprattutto, di limitazione della finalità, in quanto le telecamere installate dai comuni tramite patti di sicurezza con le Prefetture hanno come base legislativa esclusiva la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria e, salvo specifiche eccezioni previste dal legislatore (es. illeciti ambientali), tali impianti non possono essere convertiti a finalità di natura meramente amministrativa, come il controllo delle violazioni stradali in ambito urbano. Oltre a ciò, il Garante ha ribadito che l’accertamento di infrazioni stradali non è un prolungamento logico o un’evoluzione prevedibile della sicurezza urbana e che sebbene sia legittimo acquisire video in presenza di reati stradali procedibili d’ufficio (es. omicidio stradale), nel caso di specie si trattava di lesioni procedibili solo a querela di parte, non sussistente al momento del fatto.
Ad aggravare il quadro, a detta del Garante, la circostanza che la Polizia Locale ha successivamente trasmesso il video, in maniera illecita, alla Motorizzazione Civile, invocando la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e l’art. 128 del CdS. Tuttavia, l’art. 128 c. 1-ter CdS prevede l’obbligo di segnalazione solo in caso di incidenti con lesioni gravi. Essendo le lesioni lievissime, il presupposto di legge mancava, e di conseguenza l’invio del file video è risultato privo di base giuridica. A modesto parere di chi scrive la decisione del Garante si pone in antitesi con i poteri degli organi di polizia, e rischia di depotenziare gli strumenti a disposizione degli stessi. Se da un lato è giuridicamente condivisibile l’assunto in base al quale è illegittimo utilizzare le telecamere dell’impianto di videosorveglianza comunale per la contestazione degli illeciti stradali, vista la specialità normativa del Codice della Strada in virtù della quale possono essere impiegate a tale scopo solo apparecchiature debitamente approvate o omologate, dall’altro lato non si può negare l’importanza che tali telecamere hanno in sede di ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali. Ed a poco rileva, a modesto parere di chi scrive, la circostanza che il loro utilizzo possa tutt’al più rilevare in caso di reati perseguibili d’ufficio, in quanto l’attività di polizia giudiziaria deve andare avanti anche in pendenza di eventuali condizioni di procedibilità, pena il rischio di perdere elementi che potrebbero essere decisivi in un eventuale futuro giudizio. Senza oltretutto dimenticare la portata dell’art.13 della legge n°689/1981, il quale prevede che “Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”: un conto è vietare l’impiego “a tappeto” di tali strumenti per la contestazione di violazioni al codice stradale, ben altra cosa è quella di utilizzare tali apparecchiature, assieme agli altri elementi raccolti in sede di rilievi di un sinistro stradale, per ricostruire la dinamica di un incidente stradale ed eventualmente accertare la violazione di precetti previsti dal Codice della Strada, qualora dovessero emergere dopo tutta l’attività di indagine svolta.
L’auspicio è che si faccia, magari già a livello normativo, chiarezza su questi, ed altri aspetti correlati, per scongiurare il rischio di non poter utilizzare appieno le telecamere di videosorveglianza, lasciando pertanto impuniti comportamenti, che diversamente potrebbero essere destinatari della punizione prevista dal legislatore.









