Il TAR LIGURIA bacchetta l’art. 18 del Decreto Sicurezza
Di Michele Giuliano Perrone
Un’apposita sentenza clamorosa è destinata a far discutere i giuristi e “gli addetti ai lavori”, in particolare quella decisa in data 11 giugno u.s. dal TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) Liguria. Con la sentenza de qua, difatti il TAR LIGURIA ha sospeso in via cautelare una diffida che impediva l’apertura a Ventimiglia di un esercizio di vicinato, destinato alla vendita al dettaglio al pubblico di prodotti derivati da canapa industriale.
Con questo passaggio i giudici amministrativi di Genova hanno voluto sancire l’idea che l’art. 18 del Decreto Sicurezza, varato dal Governo in carica, non può automaticamente bloccare la vendita di prodotti di infiorescenza e altri derivati dalla canapa industriale privi di qualsiasi efficacia “drogante”. In fase cautelare, aspettando la decisione di merito, il TAR ha riconosciuto un carattere definito pregiudizievole della diffida rispetto a degli interessi legittimi di un’impresa.
GLI ASPETTI CONTEMPLATI NELL’ART. 18 DEL DECRETO SICUREZZA RELATIVO ALLA CANAPA INDUSTRIALE
L’art. 18 del decreto sicurezza (Decreto Legge n. 48/2025) ha radicalmente modificato la normativa in essere sulla canapa industriale rispetto al vecchio impianto legislativo (Legge 242/2016). Le nuove norme contenute nella nuova legge, si caratterizzano per un “divieto assoluto di gestire le infiorescenze di Cannabis Sativa, indipendentemente dalla percentuale di THC, bloccando in tal modo la filiera della cannabis light”.
Altri aspetti normativi includono:
- Le attività vietate come importazioni, cessioni, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, spedizione e consegna dell’infiorescenza.
- Applicabilità indipendentemente dalla quantità di contenuto del THC, nonché dall’eventuale assenza di effetti “stupefacenti”.
- Sanzioni e paralisi per il settore e le sue filiere, che si ripercuotono sul commercio anche dei derivanti come oli ed estratti, creando danni e turbative al settore agricolo interessato ed esponendo le piantagioni a misure cautelari come il sequestro.
RILIEVI DI INCOSTITUZIONALITA’ SULL’ART 18 SOLLEVATI DAI TRIBUNALI DI BRINDISI E TRANI.
Diverse sentenze emanate dai Tribunali di Brindisi e Trani, rispettivamente nel dicembre 2025 ed aprile c.a., hanno sollevato rilievi di incostituzionalità sull’art. 18 del Decreto Sicurezza.
I punti contestati riguardano più fronti e tra questi ritroviamo:
- Principio di offensività. Secondo i Tribunali si va a ledere, in assenza di prove scientifiche di efficacia drogante, il commercio di infiorescenze.
- Eccesso di decretazione d’urgenza. Si mette in dubbio, l’esistenza dei requisiti richiesti dalla Costituzione per emanare i decreti legge, vale a dire “necessità ed urgenza”.
- Contrasto con ciò che riguarda il diritto Europeo comunitario in materia di commercio, violando norme in materia di libera circolazione delle merci tra Stati membri e politiche agrarie.
COSA ATTUALMENTE SI PUO’ FARE IN ITALIA
La coltivazione della canapa è oggi consentita senza la necessità di autorizzazioni per prodotti derivanti dalla stessa per gli usi consentiti dalla legge vale a dire: fibre tessili, materiale edile, carta, imballaggi e biomassa a fini energetici.
Inoltre è sempre consentita la coltivazione per sementi destinate al florovivaismo.
Allo stato attuale la coltivazione di canapa non autorizzata è considerato un reato punibile con la reclusione da 2 a 6 anni di e con sanzioni pecuniarie da 5164 a 77468 euro. I venditori o produttori che trattano infiorescenze o derivati, al di fuori del florovivaismo professionale, rischiano denunce, il sequestro e le sanzioni penali previste per il traffico di sostanze stupefacenti.
IL FOCUS SUL PROVVEDIMENTO DEL TAR LIGURIA
Anche la giustizia amministrativa, come abbiamo avuto modo di analizzare in queste righe, ferma una sanzione basata sull’idea che, l’art. 18 consenta di chiudere un’attività commerciale solo per il fatto che tratti derivati della canapa “privi di efficacia drogante” .Il TAR ha riconosciuto la necessità di tutelare l’attività imprenditoriale e d’impresa asserendo che la canapa industriale è un prodotto agricolo e non può essere trattata automaticamente come una sostanza drogante, infatti, numerosi sono già stati i dissequestri e le archiviazioni in materia penale sull’argomento trattato.









